Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44781 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 21/11/1982 COGNOME NOMECOGNOME nato a San Benedetto del Tronto il 24/07/1989
avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare la sentenza nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla omessa statuizione relativa alla richiesta di sostituzione della pena con le sanzioni sostitutive, dichiarando inammissibile il ricorso di COGNOME nel resto, e dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, in subordine, associandosi alle richieste della Procura generale e chiedendo la declaratoria di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 24 novembre 2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, per quanto qui rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla ricettazione di cui al capo G (limitatamente al motociclo Piaggio Beverly), confermando la condanna del medesimo COGNOME per la residua imputazione (avente ad oggetto la targa applicata al suddetto veicolo) e di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648bis cod. pen., contestatogli al capo F.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di COGNOME.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dalla norma incriminatrice.
3.2 Violazione di legge in relazione all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione riguardo al denegato riconoscimento dell’attenuante, «per le medesime ragioni» poste alla base della mancata applicazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. In tal modo, alla prima valutazione, ne sarebbe stata sovrapposta una distinta e comunque difetterebbero specifiche considerazioni sul danno patrimoniale e sul lucro derivante dal reato.
3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 545bis cod. proc. pen., 20bis e 132 cod. pen. e 53, l. 24 novembre 1981, n. 689, e carenza della motivazione, dal momento che nessuna risposta avrebbe offerto la Corte di appello alla memoria difensiva del 29 gennaio 2024, con cui si chiedeva, allegando procura speciale, che, in caso di condanna, la pena detentiva fosse sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 545bis cod. proc. pen., 20-bis e 132 cod. pen. e 53, l. 24 novembre 1981, n. 689, e carenza della motivazione, relativamente all’omesso avviso, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di applicare le pene sostitutive, pur in presenza di tutte le condizioni di legge.
4. Ricorso di Lancia.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 179, comma 1, e 420ter , comma 5, e 132bis disp. att. cod. proc. pen., nonchØ manifesta illogicità della motivazione, riguardo al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio, avanzata in primo grado. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta, sull’erroneo presupposto della sua tardività, confondendo il procedimento citato dalla difesa al solo fine di giustificare l’impossibilità di nominare un sostituto processuale (avendo già in precedenza onerato un collega di studio della sostituzione in altra udienza, presso il Tribunale di Roma) con il diverso procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, concernente un soggetto detenuto e a cui, come tale, doveva necessariamente essere accordata preferenza). La Corte territoriale sarebbe, poi, caduta nel medesimo fraintendimento, erroneamente stigmatizzando la mancata indicazione delle ragioni sottese a tale preferenza e della data in cui era venuto a conoscenza di tale impegno professionale. In ogni caso, all’udienza non rinviata, furono svolti incombenti istruttori di rilievo (l’escussione degli operanti) ai quali il difensore aveva interesse a presenziare, onde effettuare il controesame.
4.2 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo alla negata riqualificazione dei fatti nel reato di furto. I giudici di appello avrebbero incongruamente negato l’attendibilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, confessando un furto pluriaggravato (e non semplice, come ipotizzato in sentenza). In tal modo, sarebbe stata valorizzata, in maniera illogica, la piø mite forbice edittale prevista per il delitto ammesso (forbice, in realtà, non eccessiva, avuto riguardo alle pene comminate dall’art. 625 cod. proc. pen.) e la pretesa povertà di dettagli (conclusione meramente congetturale, a fronte di una narrazione puntuale in ogni particolare rilevante).
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, nei termini e con le conseguenze processuali di seguito illustrati.
Il primo motivo articolato nel ricorso di COGNOME, in tema di art. 648, quarto comma, cod. pen., Ł generico e manifestamente infondato. Invero, la considerazione riservata dai giudici di merito alla valenza certificativa della targa, Ł pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore intrinseco del bene Ł un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale, nel senso che, se esso non risulta particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre, quando Ł accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante de qua . La circostanza va, dunque, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto quello soggettivo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118-01).
In maniera analoga, vertendosi in merito al medesimo oggetto materiale del reato, risulta manifestamente priva di fondamento la censura relativa all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, formulata nel secondo motivo di COGNOME.
Tale circostanza presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sØ della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (cfr. Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914-01; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260021-01, proprio in tema di targa automobilistica; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952-02, e Sez. 4 n. 16218 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275582-01, in tema di documenti identificativi. Cfr. anche Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615-01).
Possono essere esaminati congiuntamente il terzo e il quarto motivo del ricorso di COGNOME inerenti entrambi l’immotivato mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
4.1. Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinchØ il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., Ł necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma comunque, al piø tardi, nel corso dell’udienza di discussione di appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751-01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564-01).
Nel caso di specie, la richiesta risulta essere stata presentata alla Corte dorica dal difensore di COGNOME quale suo procuratore speciale, a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa il giorno prima dell’udienza, alle 18:51:42.
4.2. Secondo l’indirizzo maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, l’adozione di simili modalità comunicative comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi dell’omesso esame dell’istanza, non solo di accertarsi, in ragione dell’atipicità del mezzo impiegato, che la comunicazione sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì che l’atto sia stato tempestivamente portato all’attenzione di quest’ultimo (Sez. 2, n. 13554 del 06/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 10923 del 05/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281964-01; Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281667-01; Sez. 3, n. 30281 del 15/04/2021, COGNOME, Rv. 281920-01; Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, Faqdaoui, Rv. 276308-01; Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014-01; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912-01, nonchØ Sez. 3, n. 4968 del 19/01/2011, C., Rv. 249409-01, in tema di telefax).
Un’esegesi recente, fondata sulla normativa di settore sopravvenuta, reputa superato questo orientamento. Ferma restando la sua astratta condivisibilità, le pronunce piø recenti avrebbero omesso di considerare la disciplina emergenziale, rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2022, e poi ripresa dalla normativa transitoria introdotta dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del decreto-legge n. 162/2022), con la quale si Ł interpolato l’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, inserendovi un comma 6bis che riproduce in sostanza le precedenti regole ‘anti-Covid’ sul deposito telematico degli atti; alla luce di tale disciplina, il deposito dell’atto si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Secondo tale indirizzo, «l’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall’art. 5 quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce inoltre che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà piø consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, ‘Ł consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia’. Allo stato, dunque, questa Ł la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioŁ non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico» (Sez. 4, n. 33915 del 28/06/2023, COGNOME, non mass. Cfr. anche Sez. 5, n. 6406 del 23/01/2024, COGNOME, non mass.).
4.3. Nel caso di specie, seppure la fattispecie processuale ricadrebbe ratione temporis sotto la disciplina transitoria suaccennata, occorre rilevare l’assoluta inottemperanza agli oneri minimi di diligenza e di leale collaborazione del difensore (ai limiti dell’abuso della disciplina processuale che ha introdotto la piø snella modalità di comunicazione), avuto riguardo alla data e all’orario di trasmissione e alla mancanza di ogni accenno all’istanza da parte del difensore di COGNOME durante la discussione orale (cfr. verbale del 30 gennaio 2024), non giustificata da alcuna esigenza difensiva, diretta ad insistere nella richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
Invero, l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchØ un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496-01. Cfr.
anche Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281311-02, che, in ossequio al suddetto principio di diritto, ha ravvisato un comportamento abusivo nella condotta degli indagati che avevano strumentalmente eccepito, solo in sede di legittimità, la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame per violazione delle norme procedimentali, alla cui verificazione gli stessi avevano dolosamente dato causa).
Le regole sul deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici giudiziari non possono, in conclusione, porsi alla base di una nullità processuale, in presenza di una solo formale ottemperanza da parte del difensore, nei termini sopra meglio chiariti.
I motivi di impugnazione in esame, alla luce delle riflessioni che precedono, risultano, dunque, infondati.
Nondimeno, poichØ non risultano inammissibili il terzo e il quarto dei motivi proposti nell’interesse di COGNOME, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del solo suddetto imputato, senza rinvio, perchØ il reato ascrittogli Ł estinto per prescrizione.
Per il delitto di ricettazione, infatti, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell’aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., a decorrere, nel caso di specie, dal 28 giugno 2012, secondo quanto indicato già nella rubrica imputativa.
Il termine prescrizionale risulta già ampiamente decorso, successivamente alla pronuncia di appello, anche aggiungendo alla scadenza ordinaria del 28 giugno 2022 i 719 giorni di sospensione evincibili ex actis .
Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’estinzione per intervenuta prescrizione del suddetto reato, non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito.
Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di Lancia, la Corte di appello ha rilevato la mancata esplicitazione della data in cui il legale sarebbe venuto a conoscenza del parallelo impegno professionale, onde poter valutare la tempestività dell’istanza, quale condizione necessaria per l’ammissibilità della richiesta. In effetti, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, solo qualora il legale, in primo luogo, prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità delle due udienze (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01, secondo cui il giudice deve comunque accertare nel merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore). L’impossibilità di tale verifica imponeva la decisione di rigetto dell’istanza formulata dalla Corte di merito, che risulta corretta.
Il motivo Ł, dunque, infondato.
Infine, risulta non consentito, in quanto meramente fattuale e confutativo il secondo motivo di Lancia.
Fermo restando il concreto interesse del ricorrente a una riqualificazione del reato, attesa la consistente diversità di trattamento sanzionatorio anche per l’ipotesi aggravata, l’apprezzamento dell’attendibilità del dichiarante – e, a fortiori , dell’imputato – rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ciò che non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte di appello sottolineato non solo la convenienza utilitaristica della confessione – resa all’inizio del dibattimento, quando però la
solidità dell’impianto accusatorio, pur in nuce , era già piø che evidente – ma anche la mancanza di novità rispetto a quanto già evincibile dalla denuncia della persona offesa).
Occorre, quindi, procedere all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione del solo COGNOME e al rigetto del ricorso di Lancia, con condanna di quest’ultimo ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NicolaCOGNOME perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso proposto da COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME