Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna per Decorrenza dei Termini
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44978 del 2024, ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: la prescrizione reato come causa di estinzione dell’azione penale. Questo caso evidenzia come il decorso del tempo possa avere un impatto decisivo sull’esito di un processo, portando all’annullamento di una condanna anche quando i fatti sono stati accertati. L’analisi della pronuncia offre spunti fondamentali sulla corretta applicazione dei termini di prescrizione e sulle conseguenze procedurali del loro superamento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva condannato un imputato alla pena di sei mesi di reclusione e 2000 euro di multa. Il reato contestato era la cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, un fatto commesso in data 21 aprile 2016. La vicenda processuale era stata complessa, includendo anche un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione per questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena rispetto ad altri coimputati.
I Motivi del Ricorso e la Rilevanza della Prescrizione del Reato
La difesa dell’imputato aveva articolato il ricorso su due motivi principali. Il primo contestava la violazione dei principi di uguaglianza e di corretta commisurazione della pena, lamentando una disparità di trattamento rispetto ai coimputati.
Tuttavia, il secondo motivo si è rivelato decisivo. La difesa ha eccepito la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo che al momento della pronuncia della sentenza d’appello (21 dicembre 2023), il termine di prescrizione reato fosse già ampiamente decorso. Essendo il fatto avvenuto il 21 aprile 2016 e in assenza di aggravanti, il tempo massimo per perseguire penalmente l’imputato era già spirato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso. Il Collegio ha proceduto a un calcolo preciso dei termini, stabilendo che la prescrizione per il reato in questione, commesso il 21 aprile 2016, era maturata in data 21 ottobre 2023. Poiché la sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di Appello solo il 21 dicembre 2023, essa era intervenuta quando il reato era già estinto per legge.
Di fronte a una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice ha l’obbligo di dichiararla immediatamente. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, poiché non vi era più alcuna azione penale da esercitare. Questa decisione ha reso superfluo l’esame del primo motivo di ricorso, che è stato considerato “assorbito” dalla declaratoria di estinzione.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce con forza la natura perentoria della prescrizione nel processo penale. Essa agisce come un meccanismo di garanzia che tutela il cittadino dall’incertezza di un procedimento penale protratto a tempo indeterminato. Quando i termini stabiliti dalla legge sono superati, lo Stato perde il suo potere punitivo. La decisione della Cassazione di annullare senza rinvio la condanna è la diretta e inevitabile conseguenza di questo principio, confermando che il rispetto dei tempi processuali è un elemento non negoziabile per la validità stessa della giurisdizione penale.
Cosa succede quando la prescrizione di un reato matura durante il processo?
Il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato. Come in questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice, chiudendo definitivamente il procedimento.
Come si calcola il termine di prescrizione?
Il termine decorre dalla data in cui il reato è stato commesso. Nel caso esaminato, il reato risaliva al 21/04/2016 e la Corte ha calcolato che, in assenza di periodi di sospensione, il termine per l’estinzione era maturato il 21/10/2023.
L’annullamento della sentenza per prescrizione rende inutile l’esame degli altri motivi di ricorso?
Sì, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è una questione pregiudiziale che assorbe e rende superfluo l’esame di tutti gli altri motivi di ricorso. Infatti, la Corte non ha valutato nel merito il primo motivo relativo alla quantificazione della pena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 20/11/1935
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione del reato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME Raffaele aggredisce la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 6775 del 2023 del 21/12/2023 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Con un primo motivo di ricorso COGNOME lamenta la violazione dell’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 nonché degli artt. 3’ost. e 132-133 cod. pen. perché a seguito dell’annullamento con rinvio dilla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12.009 del 2023, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 del citato art. 73 , la cort di appello decidendo in sede di rinvio con la sentenza impugnata javrebbe violato il principio di uguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato agli altri coimputati per i quali il giudice per le indagini preliminari aveva g riqualificato la condotta in quella del comma 5 del citato art. 73, indicando quale pena base quella di mesi sei di reclusione.
Rileva altresì la difesa che la quantificazione della pena pari ad anni uno di reclusione / essendo significativamente molto più elevata rispetto al minimo edittale.avrebbe richiesto una più accurata motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi indicati dall’art. 133 cod. pen..
Con un secoiLdo motivo di ricorso COGNOME lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. perché la condotta ascrittagli ha ad oggetto una cessione di sostanza stupefacente la cui commissione è avvenuta in data 21/04/2016 senza aggravio di recidiva, pertanto, alla data del 21/12/2023 di emissione della sentenza della Corte di Palermo era già spirato il termine prorogato di prescrizione di anni 7 e mesi sei.
Il Collegio, considerato che la prescrizione del reato previsto dall’unico capo di imputazione ascritto all’imputato decorre dal 21/04/2016 ài -ri r assenza di provvedimenti di p -064 : d( sospensione comunque è maturato in data 21/10/2023 il termine per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve dichiarare il reato per cui si procede estinto per intervenuta prescrizione.
Tale determinazione assorbe la valutazione del primaiimotivo di ricorso prospettato dalla difesa.
(1/
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024
il Consigliere estensore