Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14902 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA il 17/09/1968
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il calcolo effettuato dalla Corte d’appello, come riportato in
sentenza, ai fini della determinazione dell’epoca di estinzione del reato contestato per prescrizione, che indica la data finale al 13 luglio 2024 (data successiva alla
sentenza d’appello, pronunciata 1’8 luglio 2024) è errato, poiché considera un provvedimento di rinvio intervenuto in epoca successiva all’espirare del periodo di
sospensione ‘necessaria’ COGNOME senza che nell’arco temporale tra il 9 marzo 2020
el’11 maggio 2020 fosse stata svolta attività processuale, in violazione dei principi affermati dalla sentenza Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280432 –
03;
ritenuto quindi che il primo motivo sia fondato, con conseguente
annullamento della sentenza della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione;
rilevato che gli ulteriori motivi sono rispettivamente non consentiti (il secondo) in quanto meramente reiterativo e valutativo sul fatto, in violazione delle ‘regole di ingaggio’ del giudizio di Cassazione, limitate alle questioni di legittimità, ed assorbito (il secondo) perché attinente al trattamento sanzionatorio, travolto dalla dichiarazione di estinzione del reato;
considerato, infine, che vanno confermate le statuizioni civili della sentenza ma che non deve liquidarsi alcunché alla parte civile, per la tardività dell’invio delle conclusioni, visti i termini dettati dall’art. 611, comma 1, in relazione all’udienza prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025