Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11069 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 21/09/1979
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara, resa in data 01/04/2021, per il reato di furto aggravato, così diversamente qualificato il fatto originariament contestato (commesso il 30/09/2016).
Il ricorso si affida a cinque motivi con cui si deducono:
2.1. Mancanza della motivazione, con particolare riguardo al primo motivo;
2.2. Travisamento della testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria;
2.3. Inosservanza dell’art. 195 cod. proc. pen.;
2.4. Mancanza di motivazione con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
2.5. Mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di dichiarare l’intervenuta prescrizione
Il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta ca estintiva del reato per cui si procede, maturata in data 30/03/2024, in dat antecedente GLYPH alla GLYPH pronuncia GLYPH impugnata. GLYPH Risulta GLYPH superfluo GLYPH qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza eventuali nullità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatib con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizion (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12 dicembre 2024