Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della p.c. costituita che ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/1/2022, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen.,condannandolo, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 129 cod.proc.pen., 157,161 cod.pen. in relazione alla mancata pronunzia di estinzione del reato per prescrizione e connesso vizio di motivazione. La difesa sostiene che al momento della pronunzia della sentenza d’appello era decorso il termine massimo di prescrizione, come rilevato dal P.g. in sede di conclusioni scritte ed eccepito dalla difesa nella memoria depositata, ma la Corte di merito non ha svolto alcuna argomentazione al riguardo, limitandosi alla conferma della sentenza di primo grado. Aggiunge che il reato deve ritenersi consumato alla data del 16/6/2014, data della richiesta di risarcimento, sicché il termine massimo era decorso il 15/12/21 e, comunque, sicuramente all’atto della pronunzia impugnata;
2.2 l’erronea applicazione dell’art. 642 cod.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto la Corte di merito, secondo il difensore, ha eluso le doglianze formulate nell’atto di gravame, limitandosi a condividere la decisione di primo grado, senza fornire congrua risposta ai rilievi difensivi. Infatti, i giudici d’appel hanno apoditticamente disatteso l’eccezione difensiva in ordine alla giuridica impossibilità di configurare il reato in quanto il COGNOME non risultava proprietario del veicolo all’epoca del sinistro, discostandosi immotivatamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia e in contrasto con il tenore letterale della disposizione incriminatrice. Aggiunge che il riferimento della sentenza impugnata al secondo comma dell’art. 642 cod.pen. trascura la contestazione elevata che non contiene alcuna specificazione in tal senso;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 62 n. 6 cod.pen., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso la ravvisabilità nei fatti di un’ipotesi di desistenza volontaria o di ravvedimento operoso, e in ogni caso negato l’attenuante dell’elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, limitandosi ad affermazioni generiche, senza una specifica analisi della posizione del prevenuto, sebbene l’imputato avesse rinunziato alla richiesta risarcitoria prima dell’inizio del processo e la pena base fosse stata determinata in misura superiore ai minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione di prescrizione di cui al primo motivo è fondata. Il termine massimo di prescrizione del reato, consumato il 16/6/2014, risulta conclusivamente spirato il 21/4/2022, in epoca precedente la sentenza d’appello, dovendosi aggiungere all’ordinario termine di anni sette e mesi sei sospensioni ad effetto dilatorio per complessivi mesi quattro e giorni cinque.
2.11 secondo motivo che revoca in dubbio il giudizio di responsabilità del prevenuto e la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 642, comma 2, cod.pen. reitera censure adeguatamente scrutinate dai giudici territoriali e disattese sulla base di corretti argomenti giuridici in quanto la contestazione dell’illecito ascritto richiama in termini inequivoci la fattispecie delittuosa ritenut stante il riferimento alla denunzia di un sinistro stradale mai accaduto al fine di conseguire l’indennizzo della società assicuratrice.
3.Le doglianze di cui al terzo motivo, anch’esse di carattere reiterativo e manifestamente infondate, sono assorbite in quanto afferenti l’assetto circostanziale dell’illecito, ormai perento.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio a causa dell’estinzione del reato per maturata prescrizione. Debbono trovare conferma le statuizioni civili e l’imputato deve essere condannato al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile nell’odierno grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15/9/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente