Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44386 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 21 luglio 2010 il Tribunale di Reggio Calabria giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B), commessi a Reggio Calabria fino al 6 aprile 2002, condannando l’imputato alla pena di sei anni, sei mesi di reclusione e 17.000,00 euro di multa.
Con sentenza emessa il 21 novembre 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A) e rideterminava la pena irrogata all’appellante, per il residuo reato di cui al capo B), in cinque anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
I fatti di reato contestati al capo B) x riguardano il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina posto in essere da NOME COGNOME, in relazione a una pluralità di cittadini di nazionalità ucraina, che faceva entrare nel territorio italiano, con la complicità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri soggetti che non venivano identificati, dietro la corresponsione di cospicue somme di denaro.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deduce la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello di Reggio Calabria, dopo l’emissione del decreto di irreperibilità adottato dal Tribunale di Reggio Calabria, provveduto a rinnovare le ricerche funzionali all’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità nei confronti di COGNOME, limitandosi a effettuare verifiche processuali frammentarie e incomplete, limitate al solo territorio del Comune di Taurianova, senza emettere un nuovo decreto di irreperibilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, atteso che la doglianza sull’incompletezza delle ricerche compiute dalla Corte di
v
appello di Reggio Calabria nel giudizio di secondo grado, funzionali all’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità nei confronti di NOME è connotata da astratta plausibilità.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, nelle more, il reato di cui al capo B), che residua in questa sede, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all’art. 13, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), ascritto al ricorrente, risulta contestato fino alla data del 6 aprile 2002.
Considerati, in particolare, il titolo di reato, l’epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell’ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interamente spirato in epoca antecedente alla celebrazione del presente procedimento, svoltosi il 20 ottobre 2023.
La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede, in quanto la difesa di COGNOME, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del delitto di cui al capo B).
Né sussistono nei confronti del ricorrente i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato a NOME è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20 ottobre 2023.