Prescrizione del reato: quando la Cassazione annulla la condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale che sancisce l’estinzione di un illecito a seguito del decorso di un determinato lasso di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23088/2024, offre un chiaro esempio di come opera questo principio, anche nelle fasi finali del processo. Il caso esaminato dimostra l’importanza della tempestività della giustizia e le conseguenze del superamento dei termini massimi di prescrizione, portando all’annullamento di una condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato giudicato per un reato commesso in data 15 ottobre 2016. Dopo la condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione.
Giunto il caso all’attenzione della Suprema Corte, i giudici hanno dovuto primariamente verificare la sussistenza di eventuali cause di estinzione del reato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sulla Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha accolto i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato. I giudici hanno constatato che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi per il reato contestato, era ormai spirato. Di conseguenza, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Il Ruolo del Ricorso Ammissibile
Un punto cruciale della decisione riguarda la valutazione preliminare del ricorso. La Corte ha specificato che il ricorso non presentava profili di manifesta infondatezza o altre cause di inammissibilità. Questa verifica è fondamentale: se il ricorso fosse stato inammissibile, non si sarebbe instaurato un valido rapporto processuale e la Corte non avrebbe potuto rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza d’appello. La non inammissibilità del ricorso ha quindi aperto la porta alla declaratoria di estinzione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione diretta dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tale norma impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, l’obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato per prescrizione.
I giudici hanno chiarito che, una volta instaurato un valido rapporto processuale tramite un ricorso ammissibile, l’obbligo di rilevare la prescrizione diventa prioritario. La Corte ha inoltre osservato che non ricorrevano le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito più favorevole all’imputato (ai sensi del comma 2 dello stesso art. 129 c.p.p.). Dagli atti processuali, infatti, non emergeva con evidenza l’insussistenza del fatto-reato. In assenza di prove palesi di innocenza, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione rappresenta l’esito processuale obbligato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la prescrizione è una causa di estinzione del reato che deve essere rilevata d’ufficio in ogni fase del procedimento, a condizione che l’impugnazione proposta sia ammissibile. Questa decisione sottolinea come il trascorrere del tempo possa vanificare l’azione penale, evidenziando l’importanza di una giustizia celere. Per gli operatori del diritto, conferma che la verifica dei termini di prescrizione è un’attività preliminare e dirimente, capace di determinare l’esito finale di un processo, prevalendo anche su una valutazione di merito della colpevolezza quando non emerga una palese innocenza dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato contestato si è estinto per prescrizione, essendo trascorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto (15.10.2016).
Cosa sarebbe successo se il ricorso dell’imputato fosse stato inammissibile?
Se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, la Corte non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La non inammissibilità del ricorso è una condizione necessaria per instaurare un valido rapporto processuale e consentire alla Corte di rilevare le cause di non punibilità sopravvenute.
La Corte ha accertato l’innocenza dell’imputato?
No, la Corte non ha emesso una pronuncia di merito sull’innocenza. Ha specificato che non sussistevano le condizioni per un’assoluzione nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), poiché dagli atti non emergeva con evidenza l’insussistenza del reato. Pertanto, ha applicato la causa di estinzione della prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del delitto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 15.10.2016.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15 maggio 2024