Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30024 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Cina avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata motivazione sull’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di evasione, previa esclusione della recidiva contestata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo come unico motivo di ricorso l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Preliminarmente va dato atto che il reato di evasione contestato al ricorrente, indicato nell’imputazione come commesso in data 13 gennaio 2016, si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, anche considerando la disposta sospensione dei termini da parte del Tribunale di Prato , dal 7 maggio 2017 all’8 novembre 2017.
Non vi sono le condizioni per affermare che il ricorso sia inammissibile e che il rapporto processuale non si sia validamente formato essendo, invece, fondata la censura formulata in quanto la Corte di appello ha omesso l’apprezzamento di merito riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche a COGNOME, nonostante la difesa del ricorrente le avesse invocate, come risulta dalla stessa sentenza (pag. 3), in base alla modestia del fatto accertato.
Non può sopperire a detta mancanza né la sentenza di primo grado, che non vi fa alcuna menzione, né la motivazione della Corte distrettuale che si è limitata alla sola esclusione della recidiva tanto da non offrire elementi di fatto di una valutazione, quantomeno implicita, del motivo.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di “evidenza”, elementi di prova per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., proprio alla luce degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata, che non sono stati neppure contestati dalla difesa.
La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 27 giugno 2024
La Consigliera estensora