Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42528 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Gemona del Friuli il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli dei 27.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10.10.2017 il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei etenni patiti dalla costituita parte civile liquidati equitativamente;
la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha condannato NOME COGNOME al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen.; rileva infatti che la Corte d’appello ha omesso di prendere atto della intervenuta prescrizione del reato eccepita dalla difesa alle udienze del 24.1.2024 e del 27.3.2024 oltre che rilevata nelle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;
con memoria in data 15.10.2024 la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e sull’annullamento della sentenza impugnata per le ragioni esposte nel ricorso;
in data 8.10.2024 la difesa della costituita parte civile ha trasmesso le proprie conclusioni eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
7. Il ricorso è fondato.
7.1 Preliminarmente va dato conto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, in quanto tardivo, del ricorso sollevata dalla difesa della costituita parte civile: la sentenza qui impugnata è stata resa in data 27.3.2024 senza che la Corte abbia riservato, per il deposito della motivazione, un termine superiore rispetto ai 15 giorni, scaduto l’11.4.2024, ed entro il quale la motivazione era stata depositata; ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma secondo e 544, comma secondo, cod. proc. pen., il termine per impugnare, di 30 giorni a decorrere dalla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione, era, pertanto, quello dell’11.5.2024 mentre il ricorso è stato proposto il giorno 14.4.2024 e, pertanto, tempestivamente.
7.2 Pacifico che l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione maturata entro il giudizio di secondo grado possa formare oggetto e motivo anche unico del ricorso per Cassazione (cfr., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016,
Rv. 266818 – 01), nel caso di specie la difesa ha limitato la propria impugnazione proprio a questo solo profilo non formulando alcuna censura in punto di responsabilità.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli fini penali con conferma delle (non impugnate) statuizioni civili.
La limitazione del gravame al solo profilo della intervenuta prescrizione con esclusione di qualsivoglia censura in punto di responsabilità dell’imputato, non consentiva, infine, alla parte civile di intervenire nella presente fase non potendo vantare alcun interesse a contraddire sull’estinzione del reato che, perfezionatasi nel corso del giudizio di appello, rendeva comunque inattaccabile la decisione sul profilo risarcitorio.
Di qui, il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 24.10.2024