Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4135 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4135 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente Relatore –
Sent. n. sez. 1393/2024 UP – 07/11/2024 R.G.N. 24582/2024
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 20/08/1971 avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare il ricorso inammisibbile
lette le richieste della parte civile e la memoria del difensore dellÕimputato
Con sentenza del 05/12/2023 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 09/12/2021, ha prosciolto NOME COGNOME dal reato a lui ascritto, giˆ riqualificato ai sensi dellÕart. 319-quater cod. pen., limitatamente alle condotte tenute fino al 08/01/2013, in ragione della sopravvenuta estinzione per prescrizione, ma ha confermato la condanna del predetto relativamente a due ulteriori episodi del 01/06/2013 e del 02/10/2013, rideterminando la pena.
Ha proposto ricorso Savona tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo impugna lÕordinanza del 02/05/2023 con cui la Corte ha disposto il rinvio del processo su richiesta della difesa con sospensione del termine di prescrizione.
In realtˆ il difensore dellÕimputato aveva chiesto che il processo fosse rinviato per consentire la corretta citazione della parte civile a mani del difensore correttamente individuato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione anche in relazione ai due residui episodi.
Esclusa lÕaddotta causa di sospensione della decorrenza del termine, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi interamente decorso con riguardo a tutti gli episodi prima della sentenza di appello.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilitˆ.
La Corte aveva esaminato lÕepisodio dellÕacquisto dei biglietti per la crociera MSC e quello relativo alla prenotazione presso la pizzeria Salvo, ma non aveva menzionato gli acquisti eseguiti presso lÕesercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE.
Ma nellÕappello di appello erano state formulate censure in ordine a tale episodio, che non erano state valutate, in rapporto allÕattendibilitˆ dei dichiaranti, in particolare la persona offesa e la sua convivente, e alle dichiarazioni di altri testi, come il portiere dello stabile.
Richiama il ricorrente le incongruenze che erano state segnalate, in relazione alle contraddittorie dichiarazioni accusatorie e alle contestazioni operate dal P.m. con riguardo alle deposizioni di vari testi, peraltro in assenza di documentazione attestante gli acquisti eseguiti da Marsicano e la loro destinazione a Savona, fermo restando che COGNOME, portiere dello stabile, aveva negato di aver visto Marsicano portare e consegnare pacchi a Savona.
Relativamente allÕepisodio dellÕabbonamento al teatro Cilea, la Corte aveva travisato le risultanze e omesso di valutare le deduzioni formulate nellÕatto di appello, in assenza di prova certa di un acquisto effettuato da una societˆ riconducibile a Marsicano nellÕinteresse di Savona e a fronte dellÕassenza di abbonamenti intestati allÕimputato o a persone a lui riconducibili, essendo peraltro impossibili abbonamenti nel periodo del 31/12/2012.
Doveva aggiungersi che il nuovo curatore fallimentare, subentrato a Savona, aveva affermato che lÕintera procedura era stata coerente con i tempi e le forme previsti dalla legge.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e in relazione allÕart. 597, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte era partita da una pena di anni tre più alta di quella irrogata in primo grado per tutti gli episodi e nellÕambito della continuazione aveva senza motivazione irrogato contraddittoriamente una pena di un solo mese per lÕulteriore episodio.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria, in cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono fondati.
1.1. AllÕudienza del 2/5/2023 fu disposto rinvio per la citazione della parte civile presso il diverso effettivo difensore. Per quanto la questione di irregolaritˆ fosse stata segnalata dal difensore dellÕimputato, non si trattava di un rinvio su sua richiesta e, quindi, non vi era alcuna sospensione del termine di prescrizione. Pertanto, escludendo tale sospensione erroneamente considerata dalla Corte di appello, anche per i due residui episodi per i quale la condanna era stata confermata, la prescrizione era intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello.
1.2. La intervenuta estinzione va dichiarata immediatamente secondo la regola dellÕart. 129 cod. proc. pen. che prevede la prevalenza della formula di proscioglimento nel merito solo nel caso in cui possa essere adottata allo stato degli atti. Non devono quindi essere valutati ai fini penali gli altri motivi riferiti alla responsabilitˆ che, per le questioni poste, anche se fondati, renderebbero necessario il rinvio per un nuovo grado di merito.
Tali motivi vanno, invece, valutati ai fini della decisione sulla richiesta della parte civile. Al riguardo, va considerato che gli argomenti sviluppati con il terzo motivo, come evidente dalla sintesi che sopra se ne è fatta, riguardano esclusivamente la valutazione del materiale probatorio e lÕapprezzamento di fatto della vicenda, invocando valutazioni non consentite in sede di legittimitˆ. Tale motivo, quindi, è inammissibile.
2.1. Pertanto, vanno confermate le statuizioni civili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Marsicano Lucio che liquida in complessivi euro 3696 oltre accessori di legge. Cos’ è deciso, 07/11/2024
Il Presidente NOME COGNOME