Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9167 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 25/02/2025 R.G.N. 40933/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 04/09/1969 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. NOME COGNOME il quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 642 cod. pen.
1.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Russano eccependo che il reato era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello: infatti, per mero errore di trascrizione, nel capo di imputazione era stata indicata quale data del commesso reato il 14 luglio 2017, quando la data in cui era pervenuta all’assicurazione la richiesta di risarcimento del danno era del 14 luglio 2016.
1.2. Il difensore osserva che la sentenza impugnata era assolutamente carente in punto motivazionale circa il riferimento alla forma di dolo riconducibile all’azione di Russano nonchØ sulla sua partecipazione a titolo di concorso; venivano riportati i motivi di appello e si rilevava che la Corte di appello aveva valutato il fatto storico con manifesta illogicità.
1.3. Il difensore lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione; ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale Ł stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere
sull’impugnazione ai soli effetti civili; e, a tal fine, devono esaminare compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322). Occorre, pertanto, procedere all’esame dei motivi di ricorso suscettibili di assumere reale incidenza sulla conferma o meno delle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado.
1.1. Come si diceva l’eccezione di prescrizione Ł fondata:questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304) che la richiesta di risarcimento era stata formulata via PEC (e quindi giunta alla compagnia di assicurazione nella data di spedizione) in data 14 luglio 2016, per cui la data del 14 luglio 2017 indicata nel capo di imputazione, nel quale si fa espresso riferimento al ‘luogo e data di pervenimento della richiesta di risarcimento’ risulta errata.
Pertanto, poichØ unico periodo di sospensione da considerare Ł quello tra il 25 marzo 2020 (data di rinvio dell’udienza) e l’11 maggio 2020, sommando quarantasette giorni all’ordinario termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (già considerati gli eventi interruttivi) previsto per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., il reato (commesso in data 14/07/2016) risulta estinto per prescrizione in data 1° marzo 2024, in epoca pertanto precedente alla pronuncia della sentenza di appello.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso di traduce in una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, senza alcun confronto con le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, nelle quali vengono evidenziati gli elementi in base ai quali si Ł giunti alla declaratoria di responsabilità di Russano per il reato contestato.
1.3. Anche il terzo motivo di ricorso si profila inammissibile avendo la Corte territoriale argomentato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la rilevata mancanza di elementi positivi valutabili in tal senso e la dimostrata intensità del dolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME