Prescrizione del Reato: la Cassazione Annulla la Condanna Nonostante l’Appello Generico
La prescrizione del reato rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, stabilendo che lo Stato perda il diritto di punire un cittadino dopo un certo periodo di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato la centralità di questo istituto, chiarendo che la sua verifica prevale anche su questioni procedurali come l’inammissibilità di un appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale, presentava appello contro la sentenza. La Corte d’Appello, tuttavia, non entrava nel merito della questione, dichiarando l’impugnazione inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. In sostanza, secondo i giudici di secondo grado, l’atto di appello non specificava in modo adeguato le ragioni del dissenso rispetto alla prima condanna.
L’imputato, non rassegnandosi a questa decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando gravi vizi procedurali e un’errata valutazione dei suoi motivi di appello.
I Motivi del Ricorso e la Violazione del Diritto di Difesa
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1.  Violazione delle norme processuali: Il decreto di citazione per il giudizio d’appello notificatogli indicava che l’udienza si sarebbe tenuta “al solo fine di dichiarare la prescrizione”. Ciononostante, la Corte d’Appello aveva poi emesso una pronuncia completamente diversa, dichiarando l’inammissibilità per genericità. Questo, secondo la difesa, costituiva una grave lesione del diritto di difesa, poiché l’imputato era stato indotto a credere che l’esito del processo fosse già segnato in senso a lui favorevole (l’estinzione del reato).
2.  Errata valutazione dei motivi d’appello: La difesa sosteneva che i motivi d’appello non fossero affatto generici. Essi affrontavano un punto cruciale della vicenda, ovvero che la persona offesa non aveva mai perso di vista l’imputato durante la fuga, mettendo in discussione la ricostruzione del giudice di primo grado.
La Prevalenza della Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, prima ancora di esaminare nel dettaglio la fondatezza dei motivi del ricorso, ha applicato un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’art. 129 del codice di procedura penale: il giudice ha l’obbligo di verificare immediatamente la sussistenza di cause di estinzione del reato. Tra queste, la più comune è proprio la prescrizione del reato.
Procedendo a questo calcolo, la Suprema Corte ha accertato che:
– I reati erano stati commessi il 6 settembre 2016.
– Il tempo necessario a prescrivere, per i reati contestati, era di sette anni e sei mesi.
– Tale termine era spirato il 5 marzo 2024.
Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 4 marzo 2025, era evidente che la prescrizione del reato fosse maturata quasi un anno prima. Di conseguenza, il processo non poteva più continuare.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio gerarchico chiaro: l’obbligo di dichiarare una causa di non punibilità, come la prescrizione, prevale su qualsiasi valutazione di ammissibilità dell’impugnazione. Se lo Stato ha perso il suo potere punitivo a causa del decorso del tempo, diventa irrilevante stabilire se l’atto di appello fosse stato scritto in modo generico o specifico. La Corte ha quindi ritenuto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, prima di tutto, constatare l’avvenuta prescrizione e dichiarare estinti i reati. Annullando la sentenza impugnata, la Cassazione ha ripristinato la corretta applicazione della legge, sottolineando come la verifica della prescrizione sia un dovere del giudice in ogni stato e grado del procedimento.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un caposaldo del nostro sistema penale: il trascorrere del tempo estingue la pretesa punitiva dello Stato. La decisione della Cassazione insegna che la giustizia non deve solo punire i colpevoli, ma deve farlo entro termini ragionevoli, stabiliti dalla legge. Quando questi termini scadono, il processo deve concludersi con una declaratoria di estinzione del reato, un principio che non può essere derogato da questioni di natura puramente procedurale come l’ammissibilità di un’impugnazione.
 
Una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, può essere dichiarata anche se l’appello è ritenuto inammissibile?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice ha il dovere di verificare in via prioritaria la presenza di cause di estinzione del reato, come la prescrizione. Questa verifica prevale sulla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione.
Cosa succede se il decreto di citazione a giudizio in appello indica uno scopo limitato, ma poi la Corte decide per un motivo diverso?
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale comportamento una potenziale violazione del diritto di difesa. Se la notifica indica che l’udienza è finalizzata unicamente a dichiarare la prescrizione, ma la Corte poi decide sull’inammissibilità, si lede l’affidamento della parte processuale.
Come è stato calcolato il tempo per la prescrizione del reato in questo caso?
I reati, commessi il 6 settembre 2016 e puniti con una pena massima inferiore a sei anni, si prescrivevano in sette anni e sei mesi, come previsto dagli articoli 157 e 161 del codice penale. Non essendo state registrate cause di sospensione, il termine è scaduto il 5 marzo 2024, prima della sentenza d’appello.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34391 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7   Num. 34391  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME /12,/43SI-
NOME nato in TUNISIA il (16/.821
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
iai lo
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, c dichiarato inammissibile l’appello da questi proposto nei confronti del provvedimento grado, con il quale era stato dichiarato responsabile dei delitti di furto con strapp a pubblico ufficiale. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo, il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per ess notificato il decreto di citazione a giudizio di appello per il solo fine di dichiarar e avere poi la Corte, invece, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per ge motivi. Ne sarebbe conseguita dunque una grave violazione del diritto di difesa, st l’avvenuta celebrazione dell’udienza con rito cartolare.
Con il secondo, il ricorrente censura la violazione della legge penale e la manc motivazione eccependo la non genericità dei motivi di impugnazione presentati.
Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. In effetti, in data 2 2025 la cancelleria della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma ha provv notificare il decreto di citazione inserendo l’indicazione “al solo fine di dichiarare l
mentre, con sentenza del 4 marzo 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per assoluta genericità dei motivi.
Anche il secondo motivo non è manifestamente infondato, in quanto la doglianza d’appello era tesa a evidenziare come l’imputato in fuga non fosse mai stato ‘perso di vista’ dalla persona offesa, cosicché errata era la valutazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto che quest’ultima avesse perso il controllo e la vigilanza sulla res. Il punto della decisione di primo grado veniva affrontato dall’appello in modo non generico.
L’ammissibilità dei motivi di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. In quest’ottica, i reati risultano estint prescrizione. Commessi in data 06 settembre 2016, i reati di cui artt. 624-bis e 337 cod. pen. erano puniti, al momento della commissione del fatto, con la reclusione pari o inferiore nel massimo ad anni sei. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad ann sette e mesi sei, e risulta quindi spirato il 5 marzo 2024, quindi prima della sentenza di appello
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 10 settembre 2025.