Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34391 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME /12,/43SI-
NOME nato in TUNISIA il (16/.821
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
iai lo
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, c dichiarato inammissibile l’appello da questi proposto nei confronti del provvedimento grado, con il quale era stato dichiarato responsabile dei delitti di furto con strapp a pubblico ufficiale. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo, il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per ess notificato il decreto di citazione a giudizio di appello per il solo fine di dichiarar e avere poi la Corte, invece, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per ge motivi. Ne sarebbe conseguita dunque una grave violazione del diritto di difesa, st l’avvenuta celebrazione dell’udienza con rito cartolare.
Con il secondo, il ricorrente censura la violazione della legge penale e la manc motivazione eccependo la non genericità dei motivi di impugnazione presentati.
Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. In effetti, in data 2 2025 la cancelleria della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma ha provv notificare il decreto di citazione inserendo l’indicazione “al solo fine di dichiarare l
mentre, con sentenza del 4 marzo 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per assoluta genericità dei motivi.
Anche il secondo motivo non è manifestamente infondato, in quanto la doglianza d’appello era tesa a evidenziare come l’imputato in fuga non fosse mai stato ‘perso di vista’ dalla persona offesa, cosicché errata era la valutazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto che quest’ultima avesse perso il controllo e la vigilanza sulla res. Il punto della decisione di primo grado veniva affrontato dall’appello in modo non generico.
L’ammissibilità dei motivi di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. In quest’ottica, i reati risultano estint prescrizione. Commessi in data 06 settembre 2016, i reati di cui artt. 624-bis e 337 cod. pen. erano puniti, al momento della commissione del fatto, con la reclusione pari o inferiore nel massimo ad anni sei. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad ann sette e mesi sei, e risulta quindi spirato il 5 marzo 2024, quindi prima della sentenza di appello
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 10 settembre 2025.