Prescrizione del Reato: la Cassazione Annulla la Condanna Anche Dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6692 del 2025, ha affermato un principio fondamentale: la prescrizione del reato, se maturata prima della sentenza di secondo grado, deve essere dichiarata anche qualora le parti abbiano raggiunto un accordo sulla pena, noto come ‘concordato in appello’. Questa decisione ribadisce la natura inderogabile delle cause di estinzione del reato, che prevalgono sulla volontà delle parti processuali.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia. In sede di appello, l’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale (c.d. concordato in appello). La Corte d’Appello di Lecce, recependo l’accordo, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l’aggravante della recidiva e rideterminando la pena, confermando però le statuizioni civili a favore della persona offesa.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione del reato. Secondo la difesa, il termine massimo di prescrizione era già spirato prima della pronuncia della sentenza d’appello.
La Prevalenza della Prescrizione del Reato
Il cuore della questione giuridica risiede nel rapporto tra l’accordo delle parti sulla pena e l’obbligo del giudice di rilevare d’ufficio le cause di estinzione del reato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. La prescrizione rappresenta un istituto di diritto sostanziale che sancisce la non punibilità di un fatto-reato a causa del decorso di un determinato lasso di tempo, ritenuto dal legislatore sufficiente a far venir meno l’interesse dello Stato alla repressione penale.
La difesa ha sostenuto che, nonostante l’accordo raggiunto, il giudice d’appello avrebbe dovuto prioritariamente verificare la sussistenza di cause di non punibilità, tra cui, appunto, la maturata prescrizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso dell’imputato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda gli effetti penali. I giudici hanno richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Fazio, n. 19415/2023), la quale ha chiarito che il ricorso per cassazione è ammissibile anche avverso una sentenza di concordato in appello, qualora si deduca l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato maturata prima della sentenza stessa.
Nel caso specifico, la Corte ha proceduto al calcolo dei termini:
* Reato commesso: 10 ottobre 2013
* Termine di prescrizione (inclusa interruzione e sospensione di 231 giorni): sette anni e sei mesi
* Data di estinzione del reato: 27 novembre 2021
* Data della sentenza d’appello: 13 marzo 2024
Era quindi evidente che, al momento della pronuncia della Corte d’Appello, il reato era già estinto per prescrizione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiararlo, astenendosi dal pronunciare una sentenza di condanna, seppur concordata.
Infine, la Cassazione ha annullato anche la condanna alla rifusione delle spese legali a favore della parte civile, motivando che quest’ultima non aveva un interesse giuridicamente rilevante a opporsi alla declaratoria di prescrizione e, in ogni caso, non aveva sviluppato argomentazioni specifiche sul punto.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa sentenza rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale: l’obbligo del giudice di rilevare e dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ha la precedenza su qualsiasi accordo processuale tra le parti. La prescrizione del reato non è un’opzione a disposizione delle parti, ma un istituto di ordine pubblico che il giudice deve applicare d’ufficio. La decisione chiarisce che la porta della Cassazione rimane aperta per far valere questo diritto, anche quando in appello si è optato per un percorso di definizione concordata della pena. Un monito importante per tutti gli operatori del diritto a verificare sempre, in ogni stato e grado del procedimento, la sussistenza di cause estintive del reato.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, il ricorso è ammissibile se si contesta l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, che sia maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello stessa.
Cosa succede se la prescrizione del reato matura prima della sentenza d’appello ma le parti si sono accordate sulla pena?
La prescrizione prevale sull’accordo. Il giudice ha l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato. La Corte di Cassazione, se investita della questione, annullerà la sentenza di condanna per gli effetti penali.
In caso di annullamento per prescrizione, l’imputato deve comunque pagare le spese legali alla parte civile?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha escluso la condanna alla rifusione delle spese civili, poiché la parte civile non aveva un interesse concreto a opporsi alla dichiarazione di prescrizione e non aveva formulato specifiche argomentazioni sul punto nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6692 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATONE il 09/08/1954
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della prima decisione che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di minaccia, provvedendo a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili.
Avverso la pronuncia di appello è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto essere rilevata a seguito dell’esclusione della recidiva, perché maturata anteriormente alla pronuncia di appello, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite.
Premesso che, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01), è dirimente osservare che, in effetti, tenuto conto dell’esclusione della contestata recidiva, il 27 novembre 2021 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 10 ottobre 2013), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 231: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).
Deve, perciò, disporsi l’annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato.
Non deve disporsi la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME poiché:
dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, con la quale è stata prospettata la prescrizione del reato dopo la decisione di primo grado, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 – 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 – 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, COGNOME, Rv. 205616 – 01);
e in ogni caso essa non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili nonché la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 29/01/2025.