Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46746 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina il 18 dicembre 1977;
avverso la sentenza n. 2234/23 del Tribunale di Messina del 8 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 8 novembre 2023 il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 279 del dlgs n. 152 del 2006 per avere lo stesso, ne periodo indicato nel capo di imputazione andante dal 2016 al 2018, continuato l’attività di produzione di laterizi in Venetico senza avere dato comunicazione all’Arpa dei rapporti di misurazione riferiti all’emissione dell’impianto in aria, i tal modo impedendo la verifica della validità della autorizzazione a lui a suo tempo data e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euri 4.000,00 di ammenda.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, affidando le proprie lamentele a tre motivi di ricorso.
Un primo motivo attiene alla mancata valorizzazione in sede di decisione delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio reso al termine delle indagini preliminari dal COGNOME al Pm procedente e nel corso del quale il predetto ha riferito che il vero dominus della impresa che produceva i laterizi era il padre, COGNOME NOME.
Con il secondo motivo vi è lamentela in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed in subordine i relazione alla entità della pena irrogata.
Infine, con il terzo motivo è contestata la mancata dichiarazione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo questa già maturata alla data di pronunzia della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Osserva, infatti, il Collegio che – sebbene il primo motivo di impugnazione sia palesemente inammissibile in quanto integralmente articolato su temi di merito afferenti alla valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova che hanno condotto questo ad affermare la penale responsabilità dell’imputato – è tuttavia fondato, con effetti sostanzialmente tombali per l’accusa, il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente rispetto al secondo in quanto la sua fondatezza comporta per il ricorrente un effetto più favorevole di quello che potrebbe, eventualmente, provenirgli da
una valutazione di fondatezza anche di tale secondo motivo di impugnazione (sulla preferenza per il ricorrente della pronunzia dichiarativa della prescrizione del reato, rispetto a quella di non punibilità per effetto dell’art 131-bis cod. pen., si veda: Corte di cassazione, Sezione I penale, 26 novembre 2021, n. 43700, rv 282214).
Essendo il fatto di reato, si tratta di una contravvenzione, contestato come commesso, in permanenza, fra il 2016 ed il 2018 e dovendo intendersi, attesa la genericità del riferimento cronologico finale, che la permanenza sia cessata al 1 gennaio 2048, l’estinzione di esso per prescrizione era destinata a maturare, in assenza di indicati fattori sospensivi del suo corso, non oltre la scadenza del quinquennio dalla cessazione della permanenza, quindi il 1 gennaio 2023; ciò posto, rilevato che la sentenza del Tribunale di Messina è stata pronunziata solo in data 8 novembre 2023, è agevole rilevare che questa abbia avuto ad oggetto un reato già prescritto.
Da ciò l’evidente nullità della pronunzia impugnata, da pronunciarsi senza rinvio, trattandosi di pronunzia riferita ad un reato oramai estinto e sul quale, pertanto, non vi è più luogo a provvedere in sede penale.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
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