Prescrizione Reato Aggravato: La Cassazione Conferma l’Irrilevanza del Bilanciamento delle Circostanze
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di prescrizione reato aggravato, chiarendo definitivamente come si calcolano i termini quando concorrono circostanze attenuanti. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il bilanciamento delle circostanze, operato dal giudice di merito, non ha alcun impatto sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato. Analizziamo la vicenda per comprendere la portata di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per omicidio colposo, previsto dall’art. 589 del codice penale, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’incidente stradale era avvenuto nel giugno 2009, causando il decesso di una persona.
La Corte di Appello, pur concedendo all’imputata il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, aveva confermato la sua colpevolezza. L’imputata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: l’intervenuta prescrizione del reato.
Il Calcolo della Prescrizione del Reato Aggravato secondo la Difesa
L’argomentazione difensiva si fondava su un’interpretazione specifica del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e quella dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) rispetto all’aggravante contestata.
Secondo la tesi della ricorrente, questa prevalenza avrebbe dovuto ‘declassare’ il reato alla sua forma base (art. 589, comma 1, c.p.), con conseguente applicazione di un termine di prescrizione più breve. Calcolando un termine massimo di 7 anni e 6 mesi, il reato si sarebbe estinto già nel dicembre 2016.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e consolidata della normativa in materia.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la tesi della difesa fosse in ‘palese contrasto’ con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 157, comma 3, del codice penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, per calcolare il tempo necessario alla prescrizione, non si deve tenere conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall’articolo 69 c.p.
In altre parole, per determinare la pena massima del reato (parametro fondamentale per il calcolo della prescrizione), si deve sempre considerare la cornice edittale prevista per l’ipotesi aggravata, anche se le attenuanti sono state giudicate prevalenti o equivalenti. Le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quella in esame, rilevano sempre ai fini della prescrizione, a prescindere dal loro bilanciamento con le attenuanti nel caso concreto.
La Corte ha rafforzato la propria posizione citando precedenti conformi, che ribadiscono come la valutazione di cui all’art. 69 c.p. influenzi solo la determinazione della pena da infliggere in concreto, ma non il calcolo del tempo necessario all’estinzione del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un principio saldo e di notevole importanza pratica. La prescrizione di un reato aggravato si calcola sempre sulla base della pena massima prevista per la fattispecie aggravata, senza che il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti possa ridurne il termine. Questa chiarezza normativa impedisce strategie difensive volte a ottenere una prescrizione ‘anticipata’ attraverso la valorizzazione delle circostanze attenuanti. La decisione riafferma la distinzione netta tra il piano della determinazione della pena concreta e quello, del tutto autonomo, del calcolo dei termini di estinzione del reato.
Ai fini del calcolo della prescrizione, si tiene conto del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il giudizio di bilanciamento delle circostanze è irrilevante. Si deve sempre considerare la pena massima prevista per il reato nella sua forma aggravata.
Quale articolo del codice penale regola questo principio?
Il principio è sancito dall’articolo 157, comma 3, del codice penale, il quale esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 c.p. (bilanciamento delle circostanze) possa influire sulla determinazione della pena massima usata per calcolare la prescrizione.
Cosa succede se un ricorso si basa su un’interpretazione della legge in contrasto con la giurisprudenza consolidata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che prospettare enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità consolidata rende il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47988 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all’art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina dell circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009).
Con l’unico motivo sollevato (violazione dell’art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta intercorsa prescrizione), i ricorrente sostiene che il giudizio di prevalenza delle circostanze di cui agl artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sulle contestate aggravanti (violazione delle norme sulla circolazione stradale), operato dal primo Giudice, qualificherebbe il fatto ai sensi del comma 1 dell’art. 589 cod. pen., con conseguente applicazione dei limiti edittali ivi previsti; ne deriverebbe che, considerato il termine massimo di prescrizione (comprensivo degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, il reato di cui si tratta si sarebbe presc il 23/12/2016;
Il ricorso è inammissibile, perché, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, COGNOME NOME, Rv. 282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME NOME, Rv. 280059).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente