Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sig.ra NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2022 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 27/02/2020 del Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale amministratrice della società «RAGIONE_SOCIALE», al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non aveva presentato le dichiarazioni relative a dette imposte per l’anno 2011.
1.1.Con unico motivo deduce la prescrizione del reato maturata in data antecedente la sentenza impugnata.
2.11 ricorso è ammissibile e fondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.1a ricorrente non contesta la propria responsabilità ma deduce solo la prescrizione maturata prima della sentenza di appello;
3.2.va perciò ribadita la ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01);
3.3.il reato ascritto alla ricorrente è espressamente contestato come consumato il 30/09/2011;
3.4.per quanto nella rubrica (e nelle sentenze di merito) si faccia riferimento, come oggetto della condotta omissiva, alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto «per l’anno 2011», lasciando intendere che possa trattarsi delle dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate il 30/09/2012, il fatto è esplicitamente contestato come commesso il 30/09/2011;
3.5.in assenza di modifiche espresse della contestazione da parte del pubblico ministero, non è possibile interpretare il capo di imputazione in senso sfavorevole al reo, nemmeno quando l’errore della data di consumazione del reato possa risultare con certezza dalla lettura delle sentenze di merito;
3.6.nel caso di specie, peraltro, nemmeno la lettura di tali sentenze è di aiuto poiché in nessuna parte si fa preciso riferimento all’anno in cui l’obbligo di presentare le dichiarazioni avrebbe dovuto essere assolto;
3.7.ne consegue che, applicato l’aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto, con effetto per i reati di cui agli articoli da 2 a 10 del d.igs. n. 74 del 2000, commessi dopo il 17/09/2011, dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74, il reato risulta prescritto il 30/09/2021;
3.8.trattandosi di reato consumato prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., deve essere annullata anche la confisca per equivalente;
3.9.Ia disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 284209 – 01);
3.10.resta ferma la confisca diretta del profitto a carico della società «RAGIONE_SOCIALE» trattandosi di misura di sicurezza applicabile anche in caso di estinzione del reato per prescrizione trattandosi di confisca obbligatoria ed essendovi stata la condanna in primo grado (Sez.2, n. 17354 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284529 01; cfr., altresì, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca per equivalente, ferma restando la confisca diretta del profitto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.