Prescrizione Reati Tributari: La Cassazione sul Momento Iniziale del Termine
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema di grande rilevanza pratica: la prescrizione reati tributari, con particolare riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La decisione chiarisce in modo definitivo da quale momento inizi a decorrere il termine di prescrizione quando l’attività illecita si protrae nel tempo. La Corte ha stabilito che, in caso di emissione di una pluralità di fatture false, il reato si considera unitario e il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla data dell’ultima emissione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un imprenditore dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano per il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. I fatti contestati si erano svolti nell’arco di quasi tre anni, dal gennaio 2014 al novembre 2016. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, almeno per quanto riguarda gli episodi commessi fino a ottobre 2016.
La Questione sulla Prescrizione dei Reati Tributari Continuati
Il cuore della questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte riguardava l’individuazione del dies a quo, cioè il giorno dal quale far partire il calcolo del termine di prescrizione. L’imputato sosteneva che il termine dovesse essere calcolato separatamente per ogni singola fattura emessa. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, aderendo a un orientamento consolidato che considera il reato di emissione di fatture false come un reato unitario, la cui consumazione si protrae fino all’ultimo episodio della serie criminosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito che il termine massimo di prescrizione per questo tipo di reato è di dieci anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000. Il punto cruciale, però, è che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando consiste in una pluralità di episodi nel medesimo periodo d’imposta, deve essere considerato come un reato unico. Di conseguenza, il termine di prescrizione non inizia a decorrere dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall’ultimo di essi. Nel caso di specie, per l’annualità 2014, l’ultima fattura risaliva all’8 ottobre. Aggiungendo a questa data il termine decennale e un periodo di sospensione di 120 giorni, la prescrizione sarebbe maturata solo il 5 febbraio 2025, quindi in data successiva alla sentenza di appello impugnata (emessa l’11 settembre 2024).
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato un principio procedurale di estrema importanza: l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Poiché il motivo di ricorso era manifestamente infondato, non si è potuto instaurare validamente un’ulteriore fase del giudizio. Pertanto, anche se la prescrizione fosse maturata dopo la decisione d’appello, la Corte non avrebbe potuto dichiararla.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la gestione della prescrizione reati tributari: per i reati a carattere continuativo, come l’emissione di fatture false, il calcolo del termine di estinzione parte dall’ultima condotta illecita, rendendo più difficile per l’imputato beneficiare del decorso del tempo. La seconda è un monito di carattere processuale: presentare un ricorso per cassazione palesemente infondato non è una strategia vincente per guadagnare tempo. L’inammissibilità dell’impugnazione ‘cristallizza’ la situazione al momento della sentenza di secondo grado, precludendo al giudice di legittimità di rilevare cause di estinzione del reato sopravvenute, come la prescrizione.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di emissione di più fatture per operazioni inesistenti?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di commissione dell’ultimo episodio, anche in caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta, poiché il reato è considerato unitario.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello ma prima della decisione della Cassazione?
Se il ricorso per cassazione viene giudicato inammissibile perché manifestamente infondato, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato. L’inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione di un’ulteriore fase del processo e, di conseguenza, la rilevazione di cause di estinzione sopravvenute.
Qual è il termine massimo di prescrizione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?
Il termine massimo di prescrizione per il reato contestato si calcola in dieci anni, come stabilito dall’articolo 17, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano dell’Il s 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tri Milano il 7 novembre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pe anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del del 2000; fatto commesso in Milano dal 28 gennaio 2014 al 28 novembre 2016.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di prescrizione dei fatti commessi dal 28 gennaio 2014 al 14 ottobre 2016, è manifestamente dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 1 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; a ciò deve poi aggi come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Rv. 254759), i prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a dec del reato previsto dall’art. 8, comma secondo, del d. 1gs. n. 74 del 2000, non commissione di ciascun episodio, ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di u fatture nel medesimo periodo di imposta. Dunque, quanto all’annualità 2014, risalen fattura all’8 ottobre, il termine decennale matura 1’8 ottobre 2024, termine cui vanno giorni di sospensione, con la conseguenza che, per l’annualità più risalente, la prescriz il 5 febbraio 2025, ossia dopo la data di emissione della sentenza impugnata. Né rileva che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenz essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo del infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l’inammissibilità originaria d cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fav della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.