Prescrizione Reati Tributari: Quando Scatta per l’Occultamento di Scritture Contabili
Comprendere i termini della prescrizione reati tributari è fondamentale per professionisti e imprenditori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti decisivi sul reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. Analizziamo la decisione per capire come la giurisprudenza calcola i termini e quali sono le conseguenze per chi commette questo tipo di illecito.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello alla pena di sei mesi di reclusione per aver occultato le scritture contabili della propria attività, al fine di evadere le imposte. Il fatto, accertato in un periodo prossimo al 29 aprile 2016, configurava il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000.
L’imprenditore, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
La Valutazione del Ricorso da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano generiche e riproponevano questioni già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti giustificato la condanna sulla base della pluralità di anni di imposta interessati dall’occultamento e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, elementi che dimostravano la piena consapevolezza e volontà (elemento soggettivo) di commettere il reato. Anche il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge era stato motivato in modo adeguato, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e all’ingente entità delle imposte evase.
Il Calcolo della Prescrizione per Reati Tributari
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione reati tributari. Il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto. La Cassazione ha respinto con fermezza questa tesi, offrendo un’importante lezione sul calcolo dei termini.
La Corte ha specificato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011, il termine di prescrizione massima per il reato contestato è di 10 anni. Il momento da cui far partire questo conteggio (il dies a quo) non è la data di commissione del fatto, ma quella in cui la condotta illecita viene scoperta, che nel caso di specie coincideva con la data di completamento dell’accertamento fiscale: il 29 aprile 2016.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e precisa. Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato perché riproduttivo di argomenti già trattati e risolti in appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata. Le pene accessorie, inoltre, sono state confermate come una conseguenza automatica (ex lege) della condanna per quel tipo di reato, come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 74/2000.
La motivazione più significativa, però, riguarda la prescrizione. La Corte ha applicato l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000, che ha esteso i termini di prescrizione. Facendo decorrere il termine decennale dal 29 aprile 2016 (data dell’accertamento), la Corte ha stabilito che il reato si sarebbe prescritto solo il 29 aprile 2026. Al momento della decisione, quindi, il reato era ben lontano dall’estinguersi.
Conclusioni: La Decisione della Suprema Corte e le Implicazioni Pratiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la lotta all’evasione fiscale si attua anche attraverso un’interpretazione rigorosa delle norme sulla prescrizione reati tributari. Per gli imprenditori, la lezione è chiara: l’occultamento delle scritture contabili è un reato grave, i cui effetti penali possono perdurare per un decennio a partire dalla data dell’accertamento fiscale, rendendo difficile sfuggire alle proprie responsabilità.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di occultamento di scritture contabili?
La prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui i documenti vengono nascosti, ma dalla data di consumazione del reato, che la giurisprudenza fa coincidere con l’epoca dell’accertamento fiscale.
Qual è il termine di prescrizione massima per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili?
In seguito alle modifiche normative del 2011, il termine di prescrizione massima per questo reato si computa in 10 anni.
Perché le attenuanti generiche sono state negate all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei precedenti penali dell’imputato e della rilevante entità delle imposte che aveva evaso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia il 13 febbraio 2019, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in L in data anteriore e prossima al 29 aprile 2016.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo del motivazione, sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sia l’applicazione del pene accessorie, sia il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge manifestamente infondato, in quanto riproduttivo (peraltro in termini non specifici) di temi adeguatamente trattati nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato sia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in ragione della pluralità de anni di imposta cui si riferiscono le scritture contabili occultate e della mancata presentazi delle dichiarazioni dei redditi, sia la non concedibilità delle attenuanti generiche e dei benefi legge, avuto riguardo ai precedenti penali dell’imputato, oltre che alla rilevante entità imposte evase, mentre, quanto alle pene accessorie, è sufficiente osservare che le stesse scaturiscono ex lege dalla condanna per il reato contestato (art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000).
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzion per prescrizione del reato, è anch’esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertit dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta di occultamento delle scritture contabili con l’epoca dell’accertamento fiscal completato il 29 aprile 2016, il relativo termine decennale matura il 29 aprile 2026.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.