Prescrizione Reati Tributari: Quando il Tempo Annulla la Giustizia
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10085/2024) ha messo in luce un’interessante dinamica processuale in materia di prescrizione reati tributari. Il caso analizza come un ricorso, seppur fondato nel merito, possa essere vanificato dal semplice trascorrere del tempo, portando all’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta. Questa pronuncia offre spunti di riflessione sull’efficienza del sistema giudiziario e sull’applicazione delle norme che regolano i termini di estinzione dei reati fiscali.
I Fatti del Caso: Un Errore di Calcolo
Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Venezia aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un’imputata per un delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000. La motivazione era l’estinzione del reato per prescrizione. Secondo il GIP, i termini massimi previsti dalla legge erano decorsi.
Contro questa decisione, il Procuratore generale presso la Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il GIP avesse commesso un errore di diritto.
L’Appello e la Corretta Interpretazione della prescrizione reati tributari
Il cuore del ricorso del Procuratore si basava sulla mancata applicazione di una fondamentale modifica legislativa. Con il D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 17 del D.Lgs. 74/2000. Questa norma ha prolungato di un terzo i termini di prescrizione per una serie di reati fiscali, inclusa la fattispecie contestata all’imputata.
Applicando correttamente questa disposizione, il reato, contestato al 30/09/2013, non si sarebbe prescritto alla data della sentenza del GIP (28/10/2021), ma solo il 30/09/2023. L’argomentazione del Procuratore era, quindi, giuridicamente ineccepibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso. I giudici hanno confermato che il GIP aveva errato nel calcolare i termini, non tenendo conto dell’aumento di un terzo previsto dalla legge. Il reato, al momento della decisione di primo grado, non era affatto prescritto.
L’Impatto dei Ritardi Procedurali
Tuttavia, l’esito del giudizio è stato paradossale. La Corte ha rilevato che, a fronte di un ricorso depositato il 29/11/2021, il fascicolo processuale era giunto in Cassazione solo il 19/09/2023. Questo notevole ritardo ha impedito di fissare l’udienza prima della data di maturazione della prescrizione (30/09/2023).
Di conseguenza, pur dando ragione al Procuratore, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della cosiddetta “sopravvenuta prescrizione”. Il reato si è estinto mentre il processo era pendente dinanzi alla massima istanza giurisdizionale.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è lineare e si basa su due pilastri. In primo luogo, il riconoscimento dell’errore di diritto del giudice di merito. La legge del 2011 ha esteso i termini di prescrizione e tale estensione doveva essere applicata al caso di specie. Il ricorso era quindi fondato e la sentenza impugnata sarebbe stata, in linea di principio, da annullare con rinvio.
In secondo luogo, la constatazione di un fatto processuale insuperabile: il decorso del tempo. Al momento della decisione della Cassazione (31/01/2024), il termine di prescrizione, correttamente calcolato, era ormai spirato. L’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale e i principi generali impongono al giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, come la prescrizione, in ogni stato e grado del processo. Pertanto, la Corte ha dovuto annullare la sentenza senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
Conclusioni
La sentenza evidenzia come l’esito di un processo penale non dipenda solo dalla corretta interpretazione delle norme sostanziali, ma anche dall’efficienza e dalla tempistica della macchina giudiziaria. Un ricorso giuridicamente perfetto può essere reso inutile dai ritardi procedurali. Questo caso sulla prescrizione reati tributari dimostra che, sebbene una Procura possa aver ragione nel merito, il trascorrere del tempo può neutralizzare l’azione penale, con la conseguenza che un reato, pur accertato nella sua sussistenza, rimane impunito per estinzione.
Perché la sentenza iniziale del giudice è stata considerata sbagliata?
La sentenza è stata considerata sbagliata perché il giudice non ha applicato una legge del 2011 (L. 148/2011) che aveva aumentato di un terzo i termini di prescrizione per il reato tributario contestato. Di conseguenza, ha dichiarato il reato estinto prematuramente.
Se il ricorso del Procuratore era corretto, perché l’imputata non è stata rinviata a giudizio?
Nonostante il ricorso fosse fondato, a causa dei ritardi nella trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, il termine di prescrizione (correttamente calcolato) è maturato prima che la Corte potesse decidere. La prescrizione, essendo una causa di estinzione del reato, deve essere dichiarata immediatamente, impedendo la prosecuzione del processo.
Cosa significa che la Corte ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato la decisione precedente in modo definitivo, senza rimandare il caso a un altro giudice per un nuovo esame. In questo specifico contesto, ciò è avvenuto perché non c’era più nulla da giudicare, dato che il reato si era estinto per prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nata a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, per estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo la violazione di legge. La sentenza non terrebbe conto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha novellato l’art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, prolungando i termini di prescrizione di un terzo con riguardo a numerosi reati di cui allo stesso decreto, compreso l’art. 2 in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato, ma l’esito del giudizio non può essere mutato.
Come affermato dal Procuratore ricorrente, il d.l. n. 148 del 2011 ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello ste decreto sono elevati di un terzo. Ne consegue che il reato ascritto alla COGNOME, contestato al 30/9/2013, non era prescritto alla data della sentenza impugnata (28/10/2021), maturando il termine al 30/9/2023.
4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che, a fronte di un ricorso proposto il 29/11/2021, il fascicolo è pervenuto in questa Corte soltanto il 19/9/2023, così da non consentirne una fissazione – prima del dies ad quem citato – rispettosa del termine di 30 giorni di cui all’art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio, con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputata, in ordine al reato ascrittole, perché estinto per sopravvenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dichiara non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato a lei ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
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Il Con§igliere estensore
Il Presidente