Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17737 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 21/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 512/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 21/03/2025
R.G.N. 39913/2024
NOME COGNOME
motivazione semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 08/02/1948
avverso la sentenza del 04/07/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 4 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME imputato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, nella qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, in
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797
Aci Castello, il 31 dicembre 2016, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture precisamente indicate in imputazione, emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per operazioni oggettivamente inesistenti, avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di 145.668,95 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania indicata in epigrafe, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen. e 17 d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011.
Si deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, in considerazione sia del termine previsto dalla legge per la prescrizione della fattispecie in esame, sia dell’intervenuta interruzione del corso della prescrizione determinata dal decreto di citazione a giudizio. In particolare, si rappresenta che, per effetto della riforma introdotta con la legge n. 148 del 2011, i termini prescrizionali per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 sono elevati di un terzo (art. 17 d.lgs n. 74 del 2000, comma 1 -bis ). Si conclude che, alla luce di ciò, e considerando anche il periodo di interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere il reato in esame è di dieci anni.
Il ricorso è fondato , attesa l’erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede per prescrizione, attesa la violazione dell’art. 17, comma 1bis , d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Invero, il reato per cui si procede è quello di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ed è stato contestato come commesso il 31 dicembre 2016.
Di conseguenza, per la fattispecie delittuosa indicata, si applica l’elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall’art. 17, comma 1bis , d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo inserito dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed entrato in vigore il 17 settembre 2011.
Ne discende che per il reato per cui si procede, anche senza tener conto di eventuali periodi di sospensione, non è ancora decorso il termine di prescrizione.
La rilevata erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, per violazione di legge, impone di annullare la sentenza impugnata per la celebrazione di nuovo giudizio, al fine di accertare l’eventuale sussistenza del fatto e l’eventuale responsabilità dell’imputato.
Il Giudice del rinvio si individua nella Corte d’appello di Catania, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., posto che il ricorso proposto dal Procurat ore generale presso la Corte d’appello di Catania è un ricorso immediato per cassazione, in quanto l’Ufficio requirente avrebbe anche potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, avendo questa la natura di sentenza di proscioglimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME