Prescrizione Reati Tributari: La Cassazione Chiarisce i Limiti per l’Omesso Versamento IVA
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di prescrizione reati tributari, stabilendo con chiarezza i confini applicativi dell’aumento dei termini per alcuni specifici illeciti. La Suprema Corte ha confermato che il reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, non rientra tra quelli per cui è previsto un allungamento della prescrizione, offrendo così un importante chiarimento interpretativo.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso una sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di omesso versamento di IVA contestato a un contribuente. Secondo l’accusa, la Corte territoriale aveva errato nel calcolare i termini di prescrizione, non applicando l’aumento di un terzo previsto da una specifica norma del D.Lgs. 74/2000.
L’Aumento della Prescrizione Reati Tributari: La Tesi del Ricorrente
La tesi del Procuratore ricorrente si basava sull’applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000. Tale norma dispone un aumento di un terzo dei termini di prescrizione per determinati delitti tributari. Il Procuratore sosteneva che tale estensione dovesse applicarsi anche alla fattispecie di omesso versamento di IVA, con la conseguenza che il reato non sarebbe stato ancora prescritto al momento della decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la tesi del Procuratore, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto “manifestamente infondato”. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata, che aveva correttamente calcolato i termini di prescrizione senza applicare alcun aumento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione letterale della norma in questione. La Corte Suprema ha sottolineato come l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000 circoscriva in modo esplicito e inequivocabile l’aumento dei termini di prescrizione ai soli “delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto”.
Il reato contestato nel caso di specie, ovvero l’omesso versamento di IVA, è disciplinato dall’art. 10-ter dello stesso decreto. Essendo l’articolo 10-ter al di fuori dell’intervallo numerico specificato dalla norma (da 2 a 10), la sua esclusione dall’ambito applicativo dell’aumento dei termini di prescrizione è una conseguenza diretta e inevitabile del dato testuale. La Corte ha rafforzato la propria posizione richiamando un precedente specifico (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021), che aveva già affrontato e risolto la questione nello stesso senso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e fornisce certezza giuridica su un tema cruciale come la prescrizione reati tributari. Per i professionisti del settore e per i contribuenti, questa pronuncia rappresenta una conferma importante: il reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter) segue i termini di prescrizione ordinari, senza subire l’aumento di un terzo previsto per altre, e più gravi, fattispecie di reati fiscali. Questa distinzione è fondamentale per una corretta valutazione dei rischi penali e per il calcolo preciso dei tempi di estinzione del reato.
L’aumento di un terzo dei termini di prescrizione si applica al reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000 non si applica al reato di omesso versamento di IVA, in quanto non rientra nell’elenco tassativo di norme indicate dalla legge.
Per quali reati tributari è previsto l’aumento della prescrizione?
Sulla base dell’ordinanza, l’aumento si applica esclusivamente ai “delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto” (D.Lgs. 74/2000), escludendo quindi fattispecie come quella dell’art. 10-ter.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato, poiché la sua tesi era smentita dal dato letterale della norma che disciplina l’aumento dei termini di prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, la quale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a NOME COGNOME, è manifestamente infondato, in quanto la prospettazione del ricorrente, secondo cui, con riferimento al termine di prescrizione previsto per il delitto in esame, applicherebbe l’aumento di un terzo di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è smentita dal dato letterale della norma ora indicata, laddove circoscrive tale aumento ai soli “delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decret con esclusione, quindi, del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282707);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 13 settembre 2024.