Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47908 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47908 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia, con la quale, COGNOME NOME era stato condannato per i reati di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per avere omesso la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta Ires, con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità, negli anni 2011 e 2012 (capi a) e b) e del reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere occultato le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi, con riferimento ai registri Iva e alle fatture attive 2011 e 2012, in modo da ,41 non consentire la ricostruzione degli affari e il volume degli stessi, fatto accertato
in Pistoia nel 2017 (capo c). Con la medesima sentenza era confermata la confisca per equivalente del profitto del reato.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all’estinzione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/10/2012 (capo a), tenuto conto che è maturata la prescrizione del reato il 31/10/2022, da cui l’obbligo del giudice della immediata declaratoria di prescrizione del reato.
2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all’estinzione del reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo c) tenuto conto che le fatture occultate erano intercorse tra il 3 gennaio 2011 e il 30 settembre 2012, da cui la maturazione della prescrizione del reato al g., 30/09/2022 (ultima fattura ti l’obbligo del giudice della immediata declaratoria di prescrizione del reato. In mancanza di prova della distruzione o dell’occultamento, si dovrebbe ritenere che detta distruzione o occultamento so avvenuti nel periodo immediatamente successivo alla loro emissione.
2.3. Violazione della legge penale, in relazione all’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all’elemento soggettivo del dolo specifico. La corte territoriale non avrebbe speso alcun argomento concreto in punto dolo specifico di evasione del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, essendosi limitata ad affermare che l’imputato aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni al fine di evadere le imposte, nulla aggiungendo rispetto alla carente motivazione del Tribunale.
2.4. Violazione della legge penale, in relazione all’erronea applicazione dell’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all’elemento soggettivo del reato, per avere la Corte d’appello argomentato il dolo del reato dalla circostanza che l’imputato era evasore totale per i periodi di imposta 2011 e 2012 non considerando che l’imputato, aveva nell’ottobre 2017, esibito gran parte delle fatture attive e dunque avrebbe agito solo tardivamente essendo il ritardo nella consegna dipeso da difficoltà pratiche nel reperire la documentazione, da cui l’insussistenza del dolo specifico del reato. Si sarebbe trattato di una indisponibilità
temporanea da cui non è possibile ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato potendosi al più configurare una condotta colposa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, nel resto è inammissibile attesa la manifesta infondatezza del secondo motivo e la genericità del terzo e quarto motivo.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va anzitutto rilevato che la prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/10/2012, è maturata al 31/10/2022, prima della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze in data 14/02/2023, sicchè il reato era prescritto alla data della pronuncia impugnata.
La sentenza va annullata sul punto senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso poggia su un assunto che è in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il “dies a quo” da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, COGNOME, Rv. 274697 – 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, COGNOME, Rv. 269898 – 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 – 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, COGNOME, Rv. 238612), pertanto tenuto conto che l’accertamento era iniziato in data 08/08/2017 ed era terminato il 04/10/2017, il reato non è a tutt’oggi prescritto, maturando la prescrizione al 04/10/2027, ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000.
In particolare, con una recente decisione, Questa Terza sezione ha chiarito che, stante la natura permanente del reato, l’obbligo di esibizione dei documenti perdura finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340 – 01). Da cui la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato si sarebbe prescritto in data prossima all’ultima fattura del settembre 2012, prospettazione del tutto incongruente con
la struttura permanente del reato di occultamento di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Infatti, l’imprenditore è obbligato alla conservazione delle scritture contabili e della documentazione per consentire agli organi accertatori di svolgere il loro incarico di accertare il risultato economico dell’attività di impresa da cui discende l’ammontare delle imposte dovute, dunque, la conservazione deve necessariamente protrarsi anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte e deve essere conservata per l’esibizione agli organi accertatori.
Ed ancora, l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione in luogo dell’occultamento che è reato permanente, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, COGNOME, Rv. 269898 – 01), circostanza neppure dedotta.
7. Il terzo e quarto motivo di ricorso con i quali si censura la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato sia di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (capi b), sia del reato di occultamento delle scritture e documentazione contabile (capo c), sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca.
Il ricorrente nel riproporre le medesime questioni già devolute e disattese dal giudice dell’impugnazione, non si confronta con la ratio decidendi.
La sentenza impugnata, in risposta alla censura difensiva che sosteneva la mera negligenza del ricorrente nell’esibizione tardiva delle fatture attive, ha ben evidenziato come il dolo specifico, costituito dal fine di evadere le imposte, era dimostrato dalla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2011 e 2012, medesimi anni di imposta in cui sono stati occultati i documenti contabili che, solo dopo la ricostruzione del volume degli affari e dei redditi ad opera degli accertatori della G. di COGNOME., aveva parzialmente esibito. La sinergia delle condotte poste in essere dall’imputato, risultato evasore totale, era ritenuta diretta ad evadere le imposte, evasione a cui era finalizzata sia la condotta dichiarativa omissiva che l’occultamento della documentazione contabile che se dichiarata avrebbe comportato il pagamento delle imposte. Si tratta di una motivazione logica e non direttamente censurata dal ricorrente.
Per effetto dell’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui al capo a), deve essere eliminata la pena per esso inflitta, come irrogata dai giudici del merito, di mesi cinque di reclusione, pena che la Corte di legittimità elimina ai sensi dell’art. 620 lett. I
cod.proc.pen. e, per l’effetto deve anche essere eliminata la parte di ammontare di confisca per equivalente del profitto del reato per cui è maturata la prescrizione, quantificata in C 228.558,00, come indicata nel capo di imputazione (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 284209 – 01).
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di cinque mesi di reclusione e la confisca ad esso riferibile nella misura di C 228.558,00.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 19/10/2023