Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18198 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Castelvetrano (Tp) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Castelvetrano (Tp) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Campobello di Mazara (Tp) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Castelvetrano (Tp) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Mazara del Vallo (Tp) DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/10/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto; l’annullamento della sentenza senza rinvio, quanto a COGNOME, per prescrizione; dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5/10/2022, la Corte di appello di Palermo riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 25/5/2021 dal Tribunale di Marsala,
con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli di violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannati alle pene di cui al dispositivo.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i cinque imputati, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME contesta la violazione degli artt. 163, 164 cod. pen. La sentenza avrebbe negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in forza di un precedente penale (Corte di appello di Palermo, n. 3005/2010) invero successivamente annullato – per effetto estensivo – dalla pronuncia di questa Corte n. 4487 del 17/10/2012 (indicata nel ricorso come 17/10/2013), emessa nei confronti del coimputato NOME COGNOME;
COGNOME contesta la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Il Giudice di appello avrebbe negato il beneficio citato che, per contro, sarebbe stato riconosciuto dal primo Giudice, in assenza di impugnazione del pubblico ministero;
violazione di legge e difetto di motivazione sono poi censurati per tutti i ricorrenti, sul presupposto che la condanna sarebbe stata confermata in ragione di meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza, e senza alcuna prova del dolo specifico richiesto dagli artt. 2 e 8 contestati. La sentenza, al riguardo, non avrebbe esaminato i motivi di censura, esprimendosi con affermazioni apodittiche e, peraltro, sostenendo che sarebbe stato onere degli imputati fornire una ricostruzione alternativa alle ipotesi accusatorie. Infine, la colpevolezza sarebbe stata affermata in forza di un dato inesistente, ossia che il COGNOME avrebbe preso in affitto i locali della cooperativa “RAGIONE_SOCIALE“;
erronea applicazione dell’art. 1350 cod. civ. La Corte di appello avrebbe sostenuto, quanto a tutti i ricorrenti, che le prestazioni indicate in fatt risulterebbero spesso prive di un contratto a supporto, senza tener conto che le prestazioni in oggetto non richiederebbero la forma scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio rileva che in data 13/2/2024 è pervenuta via pec richiesta di differimento dell’udienza da parte dell’AVV_NOTAIO, con allegazione di un certificato medico attestante un legittimo impedimento; questa richiesta, tuttavia, non può essere esaminata, in quanto nessuno dei difensori dei presenti ricorrenti aveva formulato tempestiva istanza di trattazione pubblica delle impugnazioni, che dunque sono state trattate con rito cartolare.
I ricorsi risultano manifestamente infondati, ad eccezione di quello di COGNOME e nei limitati termini che seguono.
Con riguardo, innanzitutto, al secondo motivo, comune a tutti gli imputati e in punto di responsabilità, la Corte osserva che non sussiste il vizio motivazionale denunciato, in quanto il giudizio di colpevolezza è sostenuto da un argomento del tutto solido e congruo, oltre che fondato su una lettura non manifestamente illogica delle risultanze istruttorie. Una motivazione, dunque, che non risulta censurabile e che, peraltro, non contiene affatto l’inversione dell’onere della prova che i ricorrenti contestano; entrambe le sentenze di merito, da leggere in “doppia conforme”, indicano, infatti, plurimi elementi a conferma delle contestazioni mosse, ampiamente richiamati e sviluppati quanto al profilo sia oggettivo che psicologico delle contestazioni, e a tali elementi i ricorrenti non hanno opposto alcun significativo e risolutivo argomento di segno contrario.
4.2. Analogo e non consentito argomento in fatto, poi, si riscontra nel terzo, comune motivo, che contesta alla Corte di appello di aver confuso i contratti scritti con quelli che richiedono la medesima forma; questa censura risulta, evidentemente, del tutto generica, non indicando neppure un capo o un ricorrente alla quale riferirsi, al pari della valenza della questione medesima nell’ottica del giudizio di responsabilità, che, pertanto, deve essere confermato nei termini della sentenza di appello.
Risulta fondato, invece, il primo motivo, limitatamente al COGNOME.
5.1. La Corte di appello, come già il Tribunale, ha negato al primo il beneficio della sospensione condizionale della pena in forza di una precedente condanna per delitto; questa condanna, tuttavia, risulta annullata senza rinvio – perché il fatto non sussiste – dalla pronuncia di questa Corte n. 4487 del 17/10/2012, emessa nei confronti di NOME COGNOME e, per effetto estensivo, nei confronti del COGNOME. La sentenza di appello, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio soltanto sul punto; nelle more del presente giudizio, tuttavia, sono integralmente maturati i termini di prescrizione – tenuto conto anche di 315 giorni di sospensione – quanto ai reati di cui ai capi 3) (ultima fattura dell’11/12/2012), 4) (ultima fattu del 2/1/2013) e 7) (ultima fattura del 28/2/2013), tutti relativi all’art. 8, d. Ig 74 del 2000, mentre il reato di cui al capo 1) (art. 2, decreto citato) risult prescritto relativamente alle condotte realizzate fino al 5/4/2013. Ne consegue che l’annullamento con rinvio deve riguardare il solo capo 1), quanto alle condotte successive a questa data (dunque, sub lett. c), per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
5.2. Con riguardo, invece, a COGNOME, il Collegio osserva che la stessa conclusione della Corte di appello – negare la sospensione condizionale della pena – è in effetti errata, come denunciato, poiché il ricorrente aveva ottenuto il beneficio in primo grado e il Pubblico Ministero non aveva proposto gravame. Lo stesso imputato, tuttavia, non ha alcun interesse a proporre la questione, in quanto l’errata considerazione della Corte non si è tradotta nella revoca della sospensione condizionale: nei confronti del COGNOME, infatti, la pena è stata ridotta alla luce dell’intervenuta prescrizione del capo 1), quanto alle condotte anteriori al 2012, e del capo 2), con conferma nel resto. Compreso, dunque, il beneficio qui in esame.
Conclusivamente, dunque, i ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorso di COGNOME, invece, deve essere annullato – con e senza rinvio – nei termini indicati, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché i reati di cui ai capi 3), 4) e 7) d’imputazione sono integralmente estinti per prescrizione e il reato di cui al capo 1) d’imputazione è estinto per prescrizione relativamente alle condotte poste in essere sino al 5/4/2013, e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il 4119. oliere estensore
Il Presidente