Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32592 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severo (Fg) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 3347/2024 della Corte di appello di Bari del 12 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta da! AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha confermato, con la sentenza emessa in data 12 settembre 2024, la condanna alla pena di giustizia che il Tribunale di Foggia aveva inflitto, con la decisione da esso assunta in data 4 maggio 2021, a carico di COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 poiché, in concorso con altre persone, aveva, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, qualifica da lui ricoperta nel corso dell’anno di imposta 2015 e sino al 21 settembre 2016, omesso di provvedere al versamento periodico dell’Iva né aveva provveduto al versamento della medesima imposta, nella misura risultante a seguito della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2015, entro la data del 27 dicembre 2016, termine ultimo previsto per l’adempimento in questione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo due motivi di impugnazione.
Il primo motivo concerne la lamentata violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato la di già intervenuta estinzione del reato per la maturata prescrizione; il secondo motivo di doglíanza riguarda la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità in ordine al reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il motivo di impugnazione concernente la ritenuta estinzione del reato per effetto della maturata prescrizione.
Infatti, prevede l’art. 129 cod. proc. pen., disposizione applicabile in ogni stato e grado del processo e quindi anche nella presente fase di legittimità, che il giudice, allorché ritenga che il reato oggetto di contestazione sia, inter alla, estinto (anche) per prescrizione, debba dichiararlo, anche di ufficio, con sentenza; siffatta immediatezza decisoria trova un temperamento, secondo la disciplina dettata dal comma 2 del citato art. 129 cod. proc. pen., comportante l’esame di eventuali altri profili che possano condurre ad una pronunzia assolutoria o di proscioglimento più favorevole per il prevenuto, solo allorché una tale evenienza emerga con evidenza dagli atti.
La Corte di cassazione, nella sua opera di interpretazione normativa, ha chiarito che la applicazione della disposizione ora ricordata presuppone che !a fondatezza della ipotesi più favorevole di definizione del giudizio emerga ictu ocuti in base ad una mera attività di constatazione – e non di giudizio critico svolta dall’organo giudicante (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 luglio 2023, n. 33030, rv 285091); ipotesi questa ora non ricorrente, avendo il COGNOME affidato le proprie doglianze in punto di affermazione della sua penale responsabilità ad un articolato motivo di censura che richiederebbe non una eventuale mera constatazione della sua fondatezza ma un articolato giudizio.
Fondato è, viceversa il motivo di impugnazione concernente, come detto, la maturata prescrizione.
Giova, per prima cosa, precisare che, stante la collocazione temporale del dies commissi delicti, cioè il 27 dicembre 2016, ad esso non è applicabile, essendo regimi meno favorevoli, né il regime prescrizionale attualmente vigente né quello a suo tempo introdotto per effetto della novellazione dell’art. 159 cod. pen. operata a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
Si precisa, infatti, come sia irrilevante la circostanza che il reato contestato al COGNOME sia stato “accertato” in data 22 agosto 2017 (cioè già nella vigenza del regime prescrizionale introdotto a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017), posto che, per come disposto dall’art. 1, comma 15, di detta legge, la novella con questa introdotta è applicabile ai fatti di reato “commessi” successivamente alla sua entrata in vigore (cioè al 3 agosto 2017).
Tanto considerato, si osserva che al reato in contestazione all’odierno ricorrente neppure è applicabile il differimento dei termini ordinari di prescrizione disposto dall’art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, posto che siffatta disposizione riguarda esclusivamente i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del citato decreto legislativo e, pertanto, non quello ora in discorso che è regolato, sotto il profilo prescrittivo, dall’art. 10-ter del citato dlgs n. 74 dei 2000.
Il reato de quo, trattandosi di delitto per il quale è stabilita una pena detentiva ampiamente contenuta, nel massimo, nei 6 anni di reclusione, è, pertanto, soggetto al termine ordinario di prescrizione pari a 6 anni, suscettibile di essere prolungato, ove ricorrano (come nella presente
fattispecie) cause di interruzione di esso – ma non cause che possano determinare il differimento del termine massimo di prescrizione oltre l’ipotesi semplice (nella fattispecie, infatti, solo uno dei concorrenti diverso dal COGNOME si è visto contestare la recidiva) – nella misura di un quarto; il termine di prescrizione del reato contestato al COGNOME è, quindi, pari a 7 anni e 6 mesi.
Non risultando che nel corso del procedimento a carico del predetto siano intervenuti fattori che abbiano determinato la sospensione del decorso del termine in questione, esso è andato a spirare, con la derivante estinzione del reato contestato, in data 27 giugno 2024, cioè anteriormente alla pronunzia della sentenza in grado di appello, essendo stata questa emessa in data 12 settembre 2024; si osserva, per mero scrupolo argomentativo, che ad analoga conclusione si giungerebbe anche nella ipotesi in cui si sommasse quale ipotesi di sospensione del corso della prescrizione – il periodo di sospensione di essa previsto dalla normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid -19, per i processi per i quali era stata fissata la trattazione fra il 9 marzo e I’ll maggio 2020, atteso che anche aggiungendo ulteriori 64 giorni al termine prescrizionale come sopra determinato si giungerebbe ad individuare quale dies obitus delicti il 30 agosto 2024, data questa parimenti anteriore alla data in cui è stato celebrato il processo di appello a carico del COGNOME.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOMEIl Presid te