Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41168 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41168 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1649/2024
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 08/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 13771/2024
COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASARANO il 31/08/1977 D’aquino NOME NOME nato a CASARANO il 12/03/1969 COGNOME Martino donato nato a TAVIANO il 17/06/1959
avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) in quanto prescritti.
Udito lÕAvv. NOME COGNOME difensore fiduciario di tutti i ricorrenti, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e comunque per lÕaccoglimento dei propri ricorsi;
udito lÕAvv. NOME COGNOME difensore fiduciario di NOME COGNOME che ha concluso associandosi alle richieste del PG.
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per lÕannullamento della sentenza del 9 ottobre 2023 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 17 marzo 2022 del Tribunale di Lecce, pronunciata allÕesito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo a) della rubrica, e nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo c), per essere i predetti reati estinti per prescrizione, confermando nel resto le loro condanne ma riducendo la pena per le residue imputazioni a due anni di reclusione per NOME COGNOME e a un anno di reclusione per NOME COGNOME e NOME COGNOME, concedendo a questÕultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata allÕespletamento di prestazione di attivitˆ non retribuita a favore del Comune di Taviano, riducendo altres’ la confisca alla somma corrispondente al profitto dei reati residui.
2.NOME COGNOME articola cinque motivi.
2.1.Con il primo deduce la nullitˆ della sentenza per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa in ordine alla intervenuta prescrizione dedotta con specifica memoria difensiva depositata un mese prima della celebrazione del processo in appello, memoria che ripercorreva la sequenza del processo stesso, invocava la applicazione della sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale, indicava per ogni reato la data di prescrizione e che, tuttavia, non è stata minimamente esaminata, con conseguente lesione del diritto dellÕimputato di difendersi intervenendo concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice sul fatto-reato.
2.2.Con il secondo motivo ribadisce, sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, la prescrizione dei reati maturata in epoca antecedente la sentenza impugnata.
2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dellÕart. 507 cod. proc. pen. in relazione alla omessa escussione del testimone NOME COGNOME circa la effettiva riconducibilitˆ della documentazione extracontabile alla societˆ oggetto di indagine e alla omessa effettuazione di una perizia contabile volta allÕaccertamento dellÕimposta effettivamente dovuta ed evasa ed il superamento della soglia di punibilitˆ.
2.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilitˆ, a fini decisori, dei PVC redatti dalla polizia
giudiziaria in sede di accertamento fiscale e, in particolare, anche delle valutazioni e dei giudizi, calcoli e ragionamenti in essi contenuti alla cui acquisizione la difesa, in primo grado, aveva opposto un netto rifiuto.
2.5.Con il quinto e ultimo motivo deduce il difetto di motivazione e lÕinosservanza della legge penale in ordine alla affermazione della propria responsabilitˆ quale amministratore di fatto delle societˆ interessate, non avendo la Corte di appello spiegato in modo sufficiente donde avesse tratto questa convinzione, da quale fatto cioè avesse tratto il convincimento che i denari transitati sui conti correnti del Margarito provenissero dalle attivitˆ delle societˆ, non essendo tra lÕaltro questo dato, nŽ lÕinteressamento alla assunzione di NOME COGNOME sufficiente a provare la gestione occulta della societˆ.
3.I ricorsi congiunti di NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME propongono i medesimi primi due motivi del ricorso di NOME COGNOME.
1.Ai ricorrenti si imputano i seguenti residui reati:
capo b), contestato a COGNOME e DÕAquino: artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Acquarica del Capo il 1 ottobre 2012;
capo d), contestato a COGNOME e COGNOME: artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Acquarica del Capo il 1 ottobre 2012.
Per entrambi i reati, il tempo massimo necessario a prescrivere, tenuto conto dellÕaumento di un terzo previsto dallÕart. 17, comma 1d.lgs. n. 74 del 2000, maturava il 1 ottobre 2022.
La Corte di appello vi ha aggiunto 414 giorni di sospensione, cos’ da posporre il termine a data successiva alla sua pronuncia (19 novembre 2023), in considerazione dei rinvii disposti alle udienze del 7 aprile 2020 e del 1 aprile 2021.
I ricorrenti se ne lamentano sotto i vari profili del mancato esame della memoria difensiva e, comunque, della erroneitˆ del calcolo.
2.I rilievi sono fondati (e di certo non sono manifestamente infondati).
La Corte di appello, a fronte di specifica memoria difensiva sul punto, non ha spiegato le ragioni del proprio calcolo dal quale va sicuramente espunto il periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso, dal 1 aprile 2021 al 17 marzo 2022 (350 giorni), in virtù del provvedimento presidenziale adottato ai sensi e per gli effetti dellÕart. 83, commi 7, lett. g), e 9, d.l. n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, certamente considerato dal primo Giudice.
La Corte costituzionale con sentenza n. 140/2021 ha dichiarato lÕillegittimitˆ costituzionale dellÕart. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allÕemergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
SicchŽ, dal tempo di sospensione indicato dalla Corte di appello devono essere eliminati i 350 giorni computati ai sensi del nono comma dellÕart. 83 d.l. n. 18 cit., con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere in periodo precedente la pronuncia impugnata.
7.In ogni caso, la non manifesta infondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi giova alla corretta instaurazione dei rapporti processuali di impugnazione e alla rilevazione dÕufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Ed invero sulle conseguenze della omessa valutazione di una memoria difensiva si registra un non sopito contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento lÕomissione determina la nullitˆ di ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l’atto di impugnazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259488 – 01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, COGNOME, Rv. 244321 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232702 – 01).
Un diverso orientamento sostiene, invece, che lÕomessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullitˆ, ma pu˜ influire sulla congruitˆ e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511 – 01; Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv. 265040 – 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME Rv. 252713 – 01).
Quel che rileva, ai fini dellÕodierna decisione, non è stabilire la correttezza dellÕuno o dellÕaltro indirizzo, bens’ la non manifesta infondatezza del rilievo difensivo che, come detto, comporta le conseguenze sopra indicate.
Alla declaratoria di estinzione dei residui reati consegue la revoca della confisca per equivalente trattandosi di delitti cui non si applica lÕart. 578-bis cod. proc. pen. perchŽ consumati prima dellÕentrata in vigore dellÕart. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha aggiunto la norma al codice di rito (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ i residui reati sono estinti per prescrizione.
Revoca la disposta confisca.
Cos’ deciso in Roma, il 08/10/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME