Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la la sentenza del 26/06/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1) perché estinto per prescrizione ed ha ridotto la pena inflitta in relazione al reato di cui all’art. 5 d. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, con evasione di imposta pari a € 96.799,13. In NOME il 30/09/2012.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
Vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale fondata su mere presunzioni tributarie e assenza di risposta alla censura difensiva sul punto.
Violazione di legge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen. e omessa dichiarazione di estinzione del reato maturata in data antecedente alla sentenza impugnata e omessa risposta alla richiesta, avanzata all’udienza del 26/06/2022, di declaratoria di prescrizione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione è fondato con riguardo al secondo motivo.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche in parte generico là dove non si confronta specificatamente con le ragioni della decisione.
La sentenza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, ha esaminato e disatteso la censura rilevando che, come già argomentato dal giudice di primo grado, l’affermazione della responsabilità dell’imputato sia per il reato ex art.4 d.lgs n 74/2000, dichiarato prescritto, sia per il reato di cui all’art. 5 d.lgs n. 74/2000, n discendeva da mere presunzioni tributarie, ma dall’esame della documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE ed in particolare dalla documentazione costituita dal c.d. “sottoconto di mastro” denominato “anticipo provvigioni a NOME COGNOME” unitamente all’accertamento della G. di F. che dava atto dell’assenza di documentazione volta a sostenere la diversa ricostruzione quali “anticipo spese”.
I giudici del merito, con doppio conforme accertamento, hanno argomentato, in modo autonomo e congruo, sulla scorta del materiale documentale, la sussistenza di redditi non dichiarati dall’imputato per l’anno 2010 e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità che neppure viene specificatamente contestato al di là della mera affermazione dell’utilizzo di presunzioni tributarie.
Il secondo motivo di ricorso risulta fondato.
Al riguardo, occorre premettere che, per costante indirizzo di questa Corte, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o i.v.a. costituisce un reato omissivo proprio, che può essere commesso soltanto da chi, secondo la legislazione fiscale, è
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obbligato alla relativa presentazione alla data della scadenza (per tutte, Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265121). Del pari, occorre altresì premettere che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, “non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine”; con l’effetto che la prescrizione del delitto inizia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza medesima, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276884 – 01; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, COGNOME, Rv. 269635 – 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/1/2015, COGNOME, Rv. 263251; Sez. 3, n. 22253 del 22/3/2016, Rocco, non massimata).
Con riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2011, il termine in oggetto deve esser individuato nel 30/9/2012, come indicato nel capo di imputazione; su questo, poi, deve esser applicato l’ulteriore termine di tolleranza di 90 giorni, sì da pervenire – quale data ultima di scadenza – al 30/12/2012. A questo termine devono aggiungersi 150 giorni di sospensione del corso della prescrizione ( dal 01/10/2018 al 17/12/2018, dal 17/12/2018 al 28/01/2018 e dal 28/01/2019 al 28/02/2019 e non come indicato dalla sentenza impugnata di giorni 181), sicchè la prescrizione è maturata in data 29/05/2023, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza in grado di appello in data 26/06/2023, e non dichiarata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819 – 01).
6.Alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del ricorrente consegue la revoca della confisca per equivalente disposta per il residuo reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarato estinto per prescrizione, non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. secondo cui “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”, alla luce del portato applicativo come delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4145/2022.
La confisca per equivalente era stata disposta nei confronti di COGNOME NOME, rideterminata sino alla concorrenza della somma di C 96.799,13, pari all’importo complessivo dell’illecito profitto derivante dal reato dichiarato prescritto
Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato che il richiamo, contenuto nell’art. 578-bis cod.proc.pen., alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge” – deve riconoscersi una valenza di carattere AVV_NOTAIO, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische
disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 284209 – 01), hanno, tuttavia, affermato che, stante la natura sanzionatoria, essa è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore e ove questa sia stata disposta per equivalente e non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281342 – 01; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Rv. 282836 – 01; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 – 01).
Da cui consegue che deve essere disposta la confisca equivalente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca per equivalente.
Così deciso il 09/07/2024