Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33214 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, sollevata con ordinanza della seconda sezione penale di questa Corte n. 16364/2024, fissata per l’udienza del 27 giugno 2024; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, in cui è sviluppato il motivo aggiunto depositato in data 23 aprile 2024, nella quale il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 13 ottobre 2021, appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di omessa dichiarazione dei redditi, relativo al periodo di imposta 2010, per essere lo stesso estinto per prescrizione, rideterminando, per l’effetto, la pena con riferimento all’omologo reato,
relativo al periodo di imposta 2011, in 1 anno e 6 mesi di reclusione, così confermando l’appellata sentenza che lo aveva ritenuto colpevole per aver omesso di presentare la dichiarazione IRPEF con riferimento al periodo di imposta 2011.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi originari, oltre ad un motivo aggiunto successivamente proposto, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale per non aver i giudici di appello riportato, tra le conclusioni rassegnate dalla difesa, quella di nullità della citazione a giudizio per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 601, cod. proc. pen., portati a 40 gg. dalla riforma “Cartabia”, non avendo il ricorrente ricevuto la prescritta notifica nel rispetto dei predetti termini, avendo ricevuto la notifica della citazione per il giudizio in data 23.02.2023 per l’udienza del 17.03.2023. L’udienza, quindi, non avrebbe potuto tenersi se non previa rinnovazione della notifica del decreto di citazione in appello, che avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Con il motivo aggiunto, depositato in limine litis, la difesa del ricorrente, nel richiamare quanto dedotto con il primo motivo, ha richiamato una recente sentenza di questa Corte, la n. 5481/2024, a sostegno della propria tesi.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158, cod. pen. e 5, D.Igs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si eccepisce l’intervenuta prescrizione in quanto il termine, relativamente al reato di omessa dichiarazione, decorre dalla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge e non dal momento dell’accertamento. Pur tenendo conto delle sospensioni ed interruzioni, anche il reato sub b) e non solo quello sub a) era da ritenersi estinto per prescrizione.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione al reato sub b).
In sintesi, si sostiene che i giudici avrebbero fatto riferimento solo alla testimonianza resa nel giudizio di primo grado, senza entrare nel merito della stessa che non avrebbe avuto come riferimento la persona fisica dell’imputato ma la società, non essendovi alcun richiamo al fatto che l’istruttoria non avrebbe chiarito il ruolo del ricorrente, tenuto conto della natura giuridica della società, una società cooperativa, in quanto tale soggetta a diversi obblighi fiscali.
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2.4. Deduce, infine, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In sintesi, pur prendendo atto dell’incensuratezza, la sentenza non avrebbe riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche, negate a causa del precedente penale a suo carico. Si tratterebbe di un errore, non essendovi precedenti penali a carico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche integrazioni, è fondato.
Invertendo l’esame dei motivi proposti, deve anzitutto rilevarsi che il secondo motivo è inammissibile.
Risulta, infatti, che, correttamente, il giudice di appello ha dichiarato estinto per 3e prescrizione Prtato sub a), in quanto era maturato “con decorrenza dalla indicata data di consumazione”, il relativo termine prescrizionale nella massima estensione temporale normativamente prevista, anche alla luce della maggiorazione del termine stesso introdotta dall’art. 17, comma 1-bis, D.Igs. n. 74 del 2000.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché generico per aspecificità.
Il tenore del medesimo, infatti, risulta essere puramente contestativo, non attingendo la sentenza impugnata per uno dei vizi motivazionali, peraltro cumulativamente dedotti (per ciò solo rendendo inammissibile la censura: Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870 – 01), ma limitandosi, appunto in maniera generica, a censurare la motivazione della sentenza che ha, invece, chiarito le ragioni per le quali non poteva essere accolto il motivo di appello con cui si censurava l’asserita carenza probatoria circa l’assunzione da parte del ricorrente in ordine all’assunzione della veste di socio ed amministratore della società cooperativa nel periodo d’imposta indicato.
Deve, pertanto, essere in questa sede ribadito che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 – 01).
Anche il quarto motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificato non solo con riferimento al precedente penale a carico dell’imputato (ciò che per la difesa costituirebbe un errore, essendo l’imputato a detta della difesa incensurato),
ma anche valorizzando in chiave negativa il significativo ammontare dell’imposta evasa nonché l’insussistenza di obiettive emergenze favorevolmente apprezzabili.
La difesa, dunque, con tale motivo, non attinge le ulteriori rationes decidendi sulla cui base è stato giustificato il diniego delle invocate attenuanti generiche, ciò costituendo causa di inammissibilità. Deve, infatti, essere ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diver “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 – 01).
Il primo motivo, invece, non può qualificarsi come manifestamente infondato.
Sulla questione proposta, infatti, vi è un contrasto di giurisprudenza che rende evidente come la questione non possa qualificarsi manifestamente infondata. In data 23 aprile 2024, infatti, la Prima Presidente ha rimesso la questione, sollevata con ordinanza della seconda sezione penale di questa Corte n. 16364/2024, all’attenzione delle Sezioni Unite per la udienza del 27 giugno 2024. I quesiti oggetto di trattazione riguardano: (a) da quando deve considerarsi vigente l’art. 601, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d.lgs. n, 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5duodecies I. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024); (b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata.
5.1. La decisione, intervenuta nelle more della stesura della motivazione della presente decisione, come risulta dall’Informazione provvisoria dell’udienza del 27 giugno 2024, è nel senso che la disciplina dell’art. 601, connma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.
5.2. Nella specie, non rileva la circostanza che il termine dei gg. 20 è stato rispettato, essendosi il reato sub b) estinto per prescrizione alla data del 3 novembre 2023: il dies a quo decorreva infatti dal 31/12/2012 (termine di scadenza di presentazione della dichiarazione 10 ottobre 2012, in quanto il 30/09 era domenica; a questo termine vanno aggiunti ex art. 5, ultimo comma, d. Igs. n. 74 del 2000, 90 gg., con conseguente decorrenza del termine in data 31/12/2012, in quanto il 30/12/2012 era domenica); tenuto conto, pertanto, del periodo di sospensione del termine pari a mesi 10 e gg. 4, il termine di prescrizione del reato sub b) è maturato in data 3.11.2023.
Non essendo il primo motivo manifestamente infondato per le ragioni esposte, l’impugnata sentenza dev’essere annullata senza rinvio quanto al residuo reato sub b), non ricorrendo peraltro le condizioni per una pronuncia ex art. 129, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 20 giugno 2024
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