Prescrizione Reati Tributari: Cassazione Annulla Condanna per Decorrenza dei Termini
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27840 del 2024, ha affrontato un caso emblematico in materia di prescrizione reati tributari, annullando una condanna non per l’infondatezza dell’accusa, ma per l’inesorabile scorrere del tempo. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale dell’ammissibilità del ricorso per far valere il tempo trascorso anche durante il giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte di Appello per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. Altri capi di imputazione erano già stati dichiarati prescritti nel giudizio di secondo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, la violazione di legge per l’intervenuta prescrizione anche del reato residuo. Inoltre, criticava un vizio di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata affermata in modo sbrigativo, senza un’adeguata analisi delle sue doglianze.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Prescrizione Reati Tributari
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile. Questo passaggio è fondamentale: l’ammissibilità del ricorso, ovvero la sua non manifesta infondatezza, ha permesso ai giudici di prendere in considerazione il tempo trascorso successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello. La Corte ha calcolato i termini e ha constatato che, sommando anche il periodo del giudizio di Cassazione, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era ormai decorso.
Di conseguenza, la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione del reato. La sentenza impugnata è stata quindi “annullata senza rinvio”, una formula che indica una decisione definitiva che non necessita di un ulteriore giudizio di merito.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra ricorso ammissibile e inammissibile. Se il ricorso fosse stato giudicato manifestamente infondato o inammissibile per altre ragioni procedurali, il tempo trascorso non avrebbe potuto essere considerato. Invece, poiché le doglianze sollevate non erano pretestuose, si è instaurato un valido rapporto processuale che ha consentito di applicare l’istituto della prescrizione.
La Corte ha inoltre specificato di non poter procedere a un proscioglimento nel merito, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Tale formula assolutoria prevale sulla prescrizione solo quando l’innocenza dell’imputato emerge in modo “evidente” dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da un “ampio e approfondito apparato argomentativo”, escludendo quindi la possibilità di un’assoluzione piena.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la prescrizione reati tributari può maturare anche nella fase del giudizio di legittimità, a condizione che il ricorso sia ammissibile. La decisione evidenzia come, anche in presenza di una condanna ben motivata nei gradi di merito, la durata del processo possa diventare il fattore determinante per l’esito finale. Per gli operatori del diritto, ciò rafforza l’importanza di formulare ricorsi solidi e non meramente dilatori, poiché solo un’impugnazione ammissibile può “tenere in vita” la possibilità di beneficiare della prescrizione maturata durante i tempi, spesso lunghi, della giustizia.
Quando il tempo trascorso dopo la sentenza di appello conta per la prescrizione?
Secondo la sentenza, il tempo trascorso successivamente alla decisione della Corte d’Appello è utile ai fini della prescrizione solo se il ricorso per Cassazione viene ritenuto ammissibile, ovvero non manifestamente infondato o viziato da altre cause di inammissibilità.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza senza un nuovo processo?
La Corte ha annullato la sentenza “senza rinvio” perché la causa di estinzione del reato (la prescrizione) era ormai maturata. Essendo una causa che estingue l’azione penale in modo definitivo, non vi era la necessità di rinviare il caso a un altro giudice per un nuovo esame del merito.
È possibile essere assolti nel merito in Cassazione anche se il reato è prescritto?
Sì, il codice di procedura penale prevede che il giudice debba pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito se ne ricorrono i presupposti, anche quando il reato è prescritto. Tuttavia, tale assoluzione è possibile solo se l’innocenza dell’imputato risulta “evidente” dagli atti, senza bisogno di ulteriori approfondimenti. In questo caso specifico, la Corte non ha ravvisato tale evidenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27840 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condanNOME per il residuo reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 ( di imputazione sub C). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al rea di cui al capo A) relativo all’art.4 dIgs.74/2000, e il reato di cui al capo D), contestati in con il coimputato COGNOME, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge per interven prescrizione del reato contestato, ed evidenzia un vizio della motivazione, posto che la Cor territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente richiamando il nome del coimput COGNOME, senza nulla argomentare in ordine alle doglianze formulate in ordine alle somme indicate nel capo di imputazione e in ordine alla qualifica del ricorrente quale amministra della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è senz’altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun’altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 comma 3 proc. pen. E’, dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d’appello onde il reato &Ad estinti per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglime nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all’ cpv cod. proc. pen. in considerazione delle ragioni espresse nell’ampio e approfondito apparat argornéntativo a supporto della decisione di secondo grado.
3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, perché il resid reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente