Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41243 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per l’anno di imposta 2011, mesi uno di reclusione.
2.- Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando la sentenza impugnata per violazione di
legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo della prescrizione già maturata alla data di pronuncia della sentenza in grado di appello. Argomenta il ricorrente che il termine di prescrizione, anche in applicazione del disposto di cui all’art. 17 comma 1 bis del d,Ivo n. 74/2002, il reato relativo all’anno di imposta 2011, si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 23/10/2023, non potendo essere calcolata la sospensione del corso della prescrizione in presenza di rinvio non imputabile alla parte. In ogni caso, il reato si sarebbe prescritto perché anche decorso il termine breve di prescrizione di anni otto, che risulta maturato tra la sentenza di primo grado del 25/03/2015 e quella in grado di appello. Chiede l’annullamento della sentenza per prescrizione del reato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso evidenziando che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avrebbe omesso di esprimersi in ordine alle censure sulla prescrizione breve sollevate e non affrontate dal Collegio di gravame giudicante in sede d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato che, secondo il dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01), sicchè occorre valutare la fondatezza/non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, motivo che, si anticipa, risulta manifestamente infondato.
Con unico motivo, il ricorrente deduce il decorso del termine di prescrizione prima dell’emissione della sentenza impugnata contestando il calcolo della prescrizione operato dalla Corte d’appello e segnatamente il calcolo della sospensione del corso della prescrizione per anni uno, mesi due e giorni tredici.
Trattandosi di violazione dell’art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, relativa all’anno di imposta 2011, il momento consumativo della violazione deve intendersi coincidente con la data del 30.12.2012, in base al consolidato indirizzo per il quale esso deve tener conto della previsione dell’art. 5 comma 2 d. Igs. n. 74 del 2000 che accorda un differimento di 90 giorni dal termine finale previsto per legge (Sez. 3, n. 48304 del 2016, Gioia, Rv. 268576).
Poiché il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni a fini Irpef e Iva, per l’anno di imposta 2011, era fissato al 30/09/2012, il termine di prescrizione
decennale, ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del citato decreto, decorrente dal 30/12/2012, era decorso al 30/12/2022.
A tale termine va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione indicato nella sentenza impugnata di anni uno, mesi due e giorni tredici.
La difesa deduce l’invalidità di detta sospensione disposta dalla Corte d’appello con provvedimento del 25 novembre 2020 fino alla data del 7 febbraio 2022, perché si tratterebbe di rinvio non addebitabile a richieste difensive. Risulta dagli atti, a cui questa Corte ha accesso in presenza di vizio del procedimento, e segnatamente dal verbale dell’udienza del 25 novembre 2020, che il rinvio fu richiesto dal sostituto del difensore di fiducia dell’imputato, con adesione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ed espressamente disposto con sospensione del termine di prescrizione.
La sospensione del corso della prescrizione è stata correttamente calcolata tenuto conto che trova applicazione, nel caso in esame, il principio per il quale, non trattandosi di richiesta motivata da un impedimento del difensore o dell’imputato, non trova applicazione il limite dei 60 giorni previsto dall’art. 159 n. 3 seconda parte: «Il rinvio del processo disposto sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 20395 del 2021, Rv. 281243-01). «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà RAGIONE_SOCIALE parti coinvolte nel processo e ai princi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.» (Sez. 3, n. 19687 del 2018, Rv. 273057-01).
Ne discende che, trattandosi di violazione dell’art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000 relativa ai redditi dell’anno 2011, e del momento consumativo della violazione deve intendersi coincidente con la scadenza del 30/12/2022, la prescrizione è maturata al 13 marzo 2024, dunque, dopo pronuncia della sentenza in grado di appello.
Né ha fondamento l’ulteriore censura difensiva, il termine breve di prescrizione, pari a otto anni, non era ancora decorso alla data del 25 novembre 2020, che ha dunque utilmente differito detto termine per la durata di anni uno, mesi due giorni tredici (439 giorni), né parimenti è maturata la prescrizione intermedia in presenza di un atto interruttivo (decreto di citazione in appello in data 10 ottobre 2020) (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853 – 01).
In conclusione il termine finale è maturato in data 13 marzo 2024, successivo alla sentenza d’appello, donde trova applicazione il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266; nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/1072024