Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47620 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MESSINA il 26/03/1974 nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di GORIZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1086/23 del 28/11/2023, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli al capo d) della rubr (art. 2 d.lgs. 74/2000) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, trattandos di fatto commesso nel settembre del 2013.
2.Avverso la sentenza in epigrafe indicata GLYPH ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge ai sens dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 161 comma 2, c pen. e 17, comma 1 bis d.lgs. 74/2000, assumendo che il reato non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza.
Il ricorrente afferma che il disposto normativo previsto dall’art 17, comma 1 bis, decret legislativo 74 del 2000 in ordine all’aumento di un terzo dei termini di prescrizione, debba esser inteso non solo con riferimento al termine di prescrizione di base, ma anche con riferimento al termine di prescrizione complessivo. La tesi interpretativa valorizza la dizione “i termin prescrizione” quale espressione generica e generale che richiama tanto i termini necessari di cui all’art. 157 cod. pen. ma anche all’art 161, comma 2, cod. pen. con riferimento ai termini da applicare per gli atti interruttivi. Conseguentemente, anche il termine previsto dall’art. comma 2, cod. pen. deve essere elevato di un terzo, e non di un quarto, passando quindi, nel caso in disamina, dalla durata di due anni (pari a un quarto di otto anni) a quello di due anni otto mesi, ossia due anni j aumentati di un terzo, ai sensi dell’ad 17, comma 1 bis, d.lgs 74/2000. Il reato non sarebbe quindi prescritto alla data della sentenza di primo grado.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Sussiste, infatti, difetto di interesse in capo al Pubblico Mini laddove sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescriz del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.5, n. 26147 del 07/05/2024, Rv. 286575; Sez. n. 28712 del 2013, Rv. 255704 – 01 ; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004 – 01; contraria: Sez.2, n. 6534 del 15/12/2021, Rv. 282814 – 01).
Nel caso in esame, l’imputazione colloca il tempus commissi delícti al settembre 2013. Ne deriva che il reato, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si sarebbe prescritto in u termine di anni dieci e mesi otto, e cioè nel maggio del 2024. Dunque, ad oggi il reato, a prescindere dall’esattezza o meno della tesi sostenuta dal ricorrente, è prescritto: donde l sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in capo al ricorrente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il Presidinte
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso all’udienza del 17/09/2024
Il Consigliere estensore