Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 marzo 2023, resa all’esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 26 maggio 2020, con la quale l’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione, oltre pene accessorie ex art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il delitto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante
della società “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere le imposte sui redditi, ometteva di presentare, pur essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale, afferente all’anno di imposta 2010, con evasione d’imposta Irpef per € 102.735,00.
Avverso la sentenza, l’imputato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura preliminarmente la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essersi pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Secondo la contestazione, il reato di omessa dichiarazione sarebbe stato consumato in data 30 dicembre 2011; di talché, al netto di eventuali sospensioni intercorse ai sensi degli artt. 157 ss. cod. pen. e 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, esso, nonostante che il provvedimento impugnato – che è datato 2 marzo 2023 – non abbia speso alcuna argomentazione sul punto, risulterebbe prescritto in data 30 giugno 2019.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 54 cod. pen., relativamente alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’antigiuridicità. Secondo la difesa, vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ovvero lo stato di necessità, essendo l’imputato vittima di usura.
2.3. Si contestano, infine, vizi della motivazione, per non avere i giudici di merito assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, per mancanza dell’elemento soggettivo. Nello specifico, sostiene il ricorrente che l’omissione in contestazione sarebbe stata causata da mera colpa e trascuratezza, determinate dallo stato psicologico e materiale ingenerato dalla vicenda usuraria; ciò che sarebbe perfettamente riscontrabile dalla precisa concomitanza tra il periodo di non presentazione della dichiarazione annuale e l’insorgenza del predetto carico usurario a cui l’imputato era sottoposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però,
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risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine AVV_NOTAIO che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merit incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220511).
1.2. I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l’eventuale accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso – riferiti all responsabilità penale – renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio.
Dall’esame degli atti a disposizione di questa Corte, risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Ed invero, per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso il 30 dicembre 2011, trova applicazione, ai sensi degli artt. 157 e 161, cod. pen., e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, il termine complessivo di dieci anni, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione di complessivi 385 giorni – 210 giorni, per astensione del difensore, dal 16 giugno 2017 al 12 gennaio 2018; 84 giorni, per astensione del difensore, dal 24 marzo 2017 al 16 giugno 2017; 91 giorni, per richiesta difensiva, dal 25 febbraio al 26 maggio 2020 – giungendosi così alla data finale del 19 gennaio 2023, precedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello di Bari, datata 2 marzo 2023.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato ascritto al ricorrente è estinto a seguito di prescrizione, intervenuta prima dell’emissione della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
è GLYPH Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p
prescrizione.
Così deciso il 19/06/2024.