Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOSAMPIERO il 07/02/1981
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 17/8/2019.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) I. 134/21, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; 2. Violazione della legge penale con particolare riferimento all’art. 54 cod. pen., nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione dello stato di necessità; mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello di Venezia non ha ritenuto che la difesa abbia assolto all’onere di allegazione di prova contraria e nella parte in cui non ha rilevato le gravi contraddizioni emergenti dagli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria; 3. Violazione di legge con particolare all’art. 163 c.p. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello non ha ritenuto concedibile il beneficio della sospensione della pena. Corte d’Appello
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 17 agosto 2019, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (7 ottobre 2024), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 17/8/2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della invocata scriminante risulta fondato su argomentazioni del tutto logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che le ragioni di doglianza espresse nel secondo motivo di ricorso propongono un’alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa considerazione delle emergenze probatorie.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, avendo i giudici di appello, con argomentare immune da censure escluso di poter formulare una prognosi
positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati, alla luce del precedente specifico annoverato e della gravità del fatto, sintomatici di una non
trascurabile propensione a delinquere.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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