Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7627 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCHICI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, e dell’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, che hanno chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i fatti sono estinti per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/4/2025, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (capo 3) perché estinto per intervenuta prescrizione. Con la medesima pronuncia, il Tribunale condannava i predetti imputati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vinco
della continuazione, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (capo 1) e 110 c.p., 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (capo 2).
Avverso la sentenza proponevano appello, tramite il difensore, gli imputati, deducendo un unico motivo con cui lamentavano l’illegittimità e l’infondatezza della pronuncia nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione anche per i reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica. La difesa sosteneva che, avendo il Tribunale correttamente qualificato come permanente il reato di cui al capo 3) e individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di ultimazione delle opere (anno 2017), si sarebbe dovuto pervenire alla medesima conclusione anche per le contravvenzioni di cui ai capi 1) e 2), stante la natura permanente anche di tali reati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell’atto di gravame.
Con ordinanza del 17/10/2025, la Corte di appello di Bari, rilevato che la sentenza impugnata aveva irrogato la sola pena dell’ammenda e che era pertanto inappellabile ai sensi dell’art. 593, co. 3, c.p.p., ha disposto, ai sensi dell’art. 5 comma 5 c.p.p., la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’unico motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Foggia per non aver dichiarato l’estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi 1) e 2), relative alla omessa denuncia dei lavori e al loro inizio senza la prescritta autorizzazione sismica (artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001). I ricorrenti evidenziano una contraddizione nella motivazione del Tribunale, il quale, pur avendo accertato l’ultimazione delle opere abusive nell’anno 2017 e dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 83 e 95 D.P.R. 380/2001, contestato al capo 3), proprio in ragione della cessazione della permanenza a quell’anno, ha escluso la medesima causa estintiva per i reati “formali” di cui ai capi 1) e 2). A sostegno della propria tesi, la dif richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche le contravvenzioni relative agli adempimenti formali in materia sismica avrebbero natura permanente e la loro consumazione cessa, tra l’altro, con la conclusione dell’intervento edilizio.
La censura coglie un’evidente anomalia nel percorso argomentativo della sentenza impugnata e risulta aderente alle posizioni della più recente giurisprudenza di legittimità, che, discostandosi dal risultato interpretativo cu erano pervenute le Sezioni Unite con riferimento ai reati di cui agli artt. artt. 17
18 e 20 della legge n. 64 del 1974 (n. 18 del 14/07/1999, COGNOME, Rv. 213933 01), ha ritenuto che, in tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all’art. 95 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia a oggetto l’omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l’inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 D.P.R. citato, costituisce fattispecie “a consumazione prolungata”, avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell’offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l’adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell’interessato, ovvero con l’ultimazione delle opere (Sez. 3, n. 19871 del 18/03/2025, COGNOME, Rv. 288104; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282410).
Dalla ritenuta ultimazione delle opere tra gli anni 2005 e 2017, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto far discendere l’estinzione dei reati per prescrizione, essendo ormai spirato il relativo termine anziché adottare il verdetto di condanna contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in data 11/2/2026
Il Consigliere estensore