Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30028 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Dazio il 18/06/1953 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 10/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l’inammissibilità del ricorso;
Con sentenza del 10 settembre 2024 il Tribunale di Pavia ha condannato COGNOME COGNOME alla pena finale di euro 4.500 di ammenda in quanto ritenuto responsabile, nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di costruzione di immobili, dei reati di cui agli artt. 136, comma 6, 134, 122, 96, comma 1, lett. g) d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, commessi il 13 marzo 2019.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine a tre dei quattro profili di colpa prospettati in imputazione: omessa vigilanza del preposto in relazione a montaggio e smontaggio dei ponteggi (provata risultando la presenza, nella squadra dei pontisti, regolarmente indicati nel PiUMS e forniti di tutti gli attestat di un preposto); omessa installazione di adeguate impalcatura durante le lavorazioni in quota (a fronte della negazione da parte dell’imputato della circostanza che vi fossero, nel cantiere ispezionato, lavori in quota eseguiti da propri dipendenti); mancanza di elementi essenziali nel piano operativo di sicurezza (invece approvato dal CSE di cantiere e ritenuto idoneo anche dall’Ispettorato del Lavoro di Milano).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Con la sentenza impugnata dinnanzi a questa Corte il Tribunale di Pavia ha ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente sulla base della prova della violazione, da parte dell’imputato odierno ricorrente, di molteplici norme dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come puntualmente indicate nei capi di imputazione, violazione desunta da testimonianze ed atti, acquisiti al dibattimento, redatti dai funzionari accertatori (come risultanti dal verbale stenotico dell’udienza del 10 settembre 2024) da cui -riscontrata la presenza sul cantiere di diverse ditte, tra cui anche quella riconducibile all’imputato, l consistenza dei rilievi a carico della ditta dell’odierno ricorrente con indicazione delle prescrizioni previste dalla legge, la postuma formalizzazione da parte di quest’ultimo degli adempimenti prescritti e il successivo pagamento delle sanzioni
inflitte- pur dopo le dichiarazioni dell’imputato, ritenute tali da non concretizzar elementi a discarico, la conclusione che «la ditta non era provvista di quanto stabilito dalle prescrizioni di legge e provvedeva in tal senso solo dopo le prescrizioni ispettive».
Le censure mosse si fondano, relativamente alla contestata omessa vigilanza del preposto in relazione a montaggio e smontaggio dei ponteggi, sulla provata presenza, nella squadra dei pontisti trovati sul cantiere, tra i soggetti regolarmente indicati nel PiUMS e forniti di tutti gli attestati, di un preposto; relativamente a omessa installazione di adeguate impalcature durante le lavorazioni in quota, sulla negazione -da parte dell’imputato- della circostanza che vi fossero, nel cantiere ispezionato, lavori in quota eseguiti da propri dipendenti; relativamente alla mancanza di elementi essenziali nel piano operativo di sicurezza, sulla approvazione dal CSE di cantiere e sulla ritenuta sua idoneità anche da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Milano; censure supportate dalle allegazioni documentali in atti.
Stabilisce l’art. 546 cod.proc.pen., tra i requisiti strutturali della sentenza condanna, «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie (3), con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipe l’applicazione di norme processuali;.»
Ne consegue che solo la motivazione mancante determina la nullità della sentenza, mentre se la stessa è illogica, contraddittoria o semplicemente incompleta, la sentenza dovrà essere oggetto di apposito gravame.
3.1. Assume la difesa la mancanza e, in subordine, la contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento a tre dei quattro addebiti mossi al ricorrente. E, a tale fine, indica le risultanze secondo la propria prospettazione efficienti a scardinare l’impianto motivazionale come reso dal giudice.
3.2. Si rileva che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, e che deve ritenersi sufficiente la motivazione contenente la
mera indicazione degli elementi probatori, ritenuti evidentemente attendibili, su cui fondare la sussistenza di determinate circostanze di fatto, anche ove individuati
attraverso un rinvio per relationem
al corrispondente atto processuale, noto alla parte, che può esser compulsato al fine di accertare la congruenza del richiamo
effettuato e della valutazione posta a base della decisione dovendosi contemperare esigenze di speditezza, efficienza e perspicuità della decisione (così sin da Sez. 3,
n. 10972 del 25/09/1998 Ud. (dep. 21/10/1998 ) Rv. 211994 – 01, e Sez. 3, 27
luglio 1995 n. 8359, P.M. in proc. COGNOME ed altri rv. 2033529).
3.3. La sentenza impugnata, nella sua sinteticità, risponde a siffatti requisiti sicchè il ricorso, alla stregua della ritenuta sufficienza della esplicazione del
percorso logico-giuridico alla base della decisione, è infondato.
4. A prescindere dal merito della censure mosse, tuttavia, le contravvenzioni tutte contestate, commesse il 13 marzo 2019, si sono estinte per prescrizione in data
anteriore alla sentenza in verifica, in quanto il relativo termine – considerato nella sua massima estensione (anni 5 ex artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) in assenza di periodi di sospensione- è interamente decorso alla data del 13 marzo 2024.
Dunque prima della pronuncia del dispositivo.
Ne consegue la doverosa declaratoria e, conseguentemente, l’annullamento della sentenza senza rinvio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione,
Così deciso in Roma , 6 maggio 2025