Prescrizione Reati: La Cassazione Chiarisce il Calcolo con Recidiva e Sospensioni
La prescrizione reati è un istituto giuridico fondamentale che sancisce l’estinzione di un illecito penale dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, il calcolo dei termini non è sempre lineare. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come fattori quali la recidiva e le sospensioni procedurali possano incidere in modo determinante, posticipando la data di estinzione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questi meccanismi.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per i reati di violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione di domicilio aggravata. La Corte territoriale aveva dichiarato il non doversi procedere per un altro capo d’imputazione a causa della mancanza della querela, rideterminando la pena complessiva.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per l’omessa dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
La Prescrizione dei Reati e la Decisione della Suprema Corte
Secondo la tesi difensiva, il tempo necessario a prescrivere i reati contestati sarebbe già trascorso. Tuttavia, la Corte di Cassazione è giunta a una conclusione diametralmente opposta, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità del motivo di ricorso, ritenendolo palesemente errato in punto di diritto.
Le Motivazioni: Perché il Termine di Prescrizione Non Era Scaduto
Il cuore della decisione risiede nel calcolo del termine di prescrizione. La Suprema Corte ha chiarito che, per una corretta valutazione, non è sufficiente considerare il tempo base previsto dalla legge per ciascun reato. È indispensabile tenere conto di tutti gli elementi che possono estendere tale termine. Nel caso specifico, due fattori sono stati decisivi:
1. La recidiva contestata: La condizione di recidivo, ovvero di chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna, comporta un aumento della pena e, di riflesso, un allungamento dei tempi necessari a prescrivere.
2. I periodi di sospensione: Durante lo svolgimento del processo, possono verificarsi delle ‘pause’ nel decorso della prescrizione, ad esempio a causa di rinvii richiesti dalla difesa o per altre ragioni previste dalla legge. Questi periodi di sospensione devono essere sommati al termine base.
Tenendo conto di questi aumenti e delle sospensioni accumulate, i Giudici di legittimità hanno concluso che, alla data della decisione, il termine massimo di prescrizione non era ancora spirato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Questa ordinanza funge da importante promemoria sull’importanza di un calcolo rigoroso e completo dei termini di prescrizione reati, evidenziando come istituti quali la recidiva e le sospensioni procedurali siano determinanti per stabilire la reale data di estinzione di un reato.
L’appello basato sulla prescrizione è stato accolto?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione non era ancora spirato al momento della decisione.
Quali elementi hanno impedito il maturare della prescrizione nel caso esaminato?
Due elementi principali: gli aumenti di pena derivanti dall’applicazione della recidiva contestata all’imputato e i periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi durante il processo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo e) della rubrica per difetto di querela e, confermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione di domicilio aggravate, ha ridetermiNOME la pena inflitta;
Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’omessa dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto degli aumenti di pena determinati dall’applicazione della recidiva contestata e dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione, ad oggi, non è ancora spirato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024