Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9021 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME DI COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 16989/2025
NOME COGNOME
CC – 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME condannato in ordine al reato ex art. 171 octies L. 633/1941, seguito da memoria con cui si insiste in ordine alla maturata prescrizione, è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all’art. 157 c.p. va ribadito il contestato indirizzo stabilito dalle SS.UU per cui in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall’art. 11, lett. b), legge cit. e l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02). L’inammissibilitˆ del ricorso preclude in questa sede ogni ulteriore deduzione sulla progressivo decorso della prescrizione.
Quanto al secondo motivo proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, si tratta di censura elaborata in fatto a fronte di una adeguata ricostruzione del reato in sentenza.
Riguardo al diniego della fattispecie di cui all’art. 131 bis c.p. esso trova adeguato fondamento nella valorizzazione delle modalitˆ della condotta, elusiva
delle misure dirette a impedire l’accesso a programmi criptati, e delle conseguenze dannose, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali al riguardo.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME DI COGNOME