Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 19/08/1989
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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che ha-coneluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale il 4 luglio 2022, per il reato di guida in stato di ebbr aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall’orario notturno (commesso il 25 marzo 2018).
Con unico motivo, deduce violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato estinto il reato in quanto prescritto il 25 marzo 2 antecedentemente alla sentenza di appello, emessa il 25 settembre 2023.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha chiest che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite dal quesito: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019″, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno stabilito – come si legge nell’informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione – che” per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017″.
Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 10 del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quind dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge cita modificando l’art. 159, comma 2, cod. pen., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Il reato ascritto all’imputato non era qu prescritto alla data della sentenza di appello perché alla data della scadenza termine di deposito della sentenza di primo grado (4 ottobre 2022) devono
aggiungersi giorni
356, risultanti dal calcolo dei giorni tra detto termine e la
pronuncia della sentenza di secondo gradq P5 settembre 2023). Per effetto poi
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della dichiarazione di inammissibilità
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e, la prè1ziòne rimane ferma alla data della pronuncia di appello.
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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore