Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MENDICINO il 12/05/1957
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna resa il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Cosenza nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, co 1, 2, 2-bis e 3, in relazione al comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 17 novembre 2018).
1.1. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensor dell’imputato,affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legg e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione. Sostiene la difesa non sarebbero computabili le cause di sospensione previste dall’art. 159, commi e 3, cod. pen., poiché la norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 2, della l del 9 gennaio 2019.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha chiest che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 20 gennaio 2025, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. NOME COGNOME che insiste perché sia dichiarato estinto il reato per in prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite dal quesito: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019″, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno stabilito – come si legge nell’informazione provvisoria divulgat immediatamente dopo la decisione – che” per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017″.
Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 a 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 1 del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quin dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge cit modificando l’art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi d sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo
grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva p un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore
grado di giudizio. Il reato ascritto all’imputato non era quindi prescritto all della sentenza di appello (13 marzo 2024), così come esattamente si legge nell
sentenza impugnata, perché al termine “fisiologico” di prescrizione del 17 novembre
2023 deve aggiungersi la sospensione prevista dalla legge 103 del 2017, pari ad anni 1 e mesi 6, conseguendone che il reato si prescrive nel maggio 2015.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente