Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 15.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento, senza rinvio, sul capo A) e l’inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.10.2021 il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti (ovvero, in particolare, dei delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. oltre che de contravvenzione di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen.) e, ritenuto tra tutte le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, lo a eva condannato alla pena di complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato per il resto, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ricorre per cassazione Mo COGNOME tramite il difensore di fiducia che deduce:
3.1 violazione di legge in relazione agli artt. 678 e 679 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha confermato la condanna anziché prendere atto della intervenuta estinzione delle contravvenzioni maturata alla data dell’11.2.2023 (al netto dei periodi di sospensione da individuarsi in complessivi giorni 60 a séguito della richiesta di differimento avanzata dalla difesa all’udienza del 29.10.2020 e, per altro verso, dell’inapplicabilità della sospensione disposta dall’art. 83 DL 18 del 2020);
3.2 violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. ed omessa motivazione sul punto: rileva che la Corte d’appello ha motivato per relationem alla sentenza di primo grado laddove, invero, il Tribunale non si era affatto pronunciato su tale aspetto;
3.3 vizio di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte d’appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ricorrendo ad una mera formula di stile;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo del ricorso;
la difesa ha concluso per iscritto insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente al primo motivo; il ricorso è, invece, inammissibile per il resto.
Con il primo motivo del ricorso, la difesa deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello preso atto della intervenuta estinzione – per prescrizione – delle contravvenzioni di cui al capo A) della rubrica: al termine massimo, di cinque anni, desumibile dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., era rimasto sospeso per soli 60 giorni per un differimento sollecitato dalla difesa non applicandosi, invece, la sospensione prevista e disciplinata dall’art. 83 del DL 18 del 2020.
Va detto, quanto al primo aspetto, che il differimento era stato chiesto dal difensore che non aveva allegato alcun impedimento ed era stato concesso dal giudice a titolo “di cortesia”, con conseguente sospensione per l’intero periodo compreso tra l’udienza del 28.10.2020 e quella, di rinvio, del 17.3.2021 (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 – 01, in cui la Corte ha ribadito che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni).
Si può inoltre discutere sull’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla disciplina emergenziale, alla luce del principio affermato da Sez. U , n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, COGNOME, Rv. 280432 – 02, secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.
Certo è che la sola opinabilità della applicazione di tale principio rende ammissibile il ricorso e – relativamente alle imputazioni di cui al capo A) validamente costituito il rapporto processuale, con conseguente maturazione del termine di prescrizione certamente alla data odierna.
La sentenza va dunque annullata con riguardo ai reati di cui al capo A), con eliminazione del relativo aumento di pena che era stato operato nella misura di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa.
3.2 Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.
Effettivamente, l’atto di appello, alle pagg. 4-5 (motivo n. 5), aveva sottolineato la particolare tenuità del fatto sollecitando l’applicazione della causa
di non punibilità con riguardo alla ricettazione da qualificarsi ai sensi del quarto comma.
La Corte d’appello ha risposto in termini sintetici sulla causa di non punibilità ma, respingendo la richiesta di applicazione dell’ipotesi di “lieve entità (su cui non c’è ricorso) ha comunque univocamente motivato sulla non particolare tenuità del fatto che, in quanto insuscettibile di essere ricondotto alla fattispecie attenuata, non poteva in alcun modo essere considerato così irrilevante da rendere applicabile la causa di non punibilità in questione.
Si è d’altra parte chiarito che, in tema di “particolare tenuità del fatto”, l motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. (cfr., ad esempio, Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033 – 01; Sez. 6, n. 51615 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268557 – 01).
3. Il terzo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha, sia pure sinteticamente, motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando per un verso la gravità oggettiva del fatto e, dall’altro, l’assenza di elementi positivamente valutabili.
In tal modo i giudici di merito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d’altra parte inutile ribadire che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015).
Ed è altrettanto pacifico che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. n. 43952 del 13.4.2017, COGNOME; S 2, n. 3896 del 20.1.2016, COGNOME; Sez. 3, n. 28535 del 19.3.2014, Lule; Sez. 2, n. 3609 del 19.1.2011, COGNOME).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui al capo A) perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 12.6.2024