Prescrizione Reati Fiscali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 18697/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e, in particolare, sul calcolo dei termini di prescrizione reati fiscali. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un imputato per dichiarazione fraudolenta, confermando la decisione dei giudici di merito e dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questo provvedimento ribadisce principi fondamentali sia in materia sostanziale che processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo errata la valutazione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali, entrambi incentrati su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Questione sulla Prescrizione dei Reati Fiscali
Il primo motivo di ricorso sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non dichiarare l’estinzione del reato. Secondo la difesa, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso prima della data di emissione della sentenza di secondo grado. Questo punto è cruciale in molti processi penali, specialmente in quelli riguardanti la prescrizione reati fiscali, dove i tempi processuali possono essere lunghi.
Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diniego, omettendo di valorizzare elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso.
Il Calcolo dei Termini di Prescrizione
Sul tema della prescrizione reati fiscali, i giudici di legittimità hanno ritenuto la censura palesemente infondata. Hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la normativa vigente. Al termine prescrizionale ordinario era stato correttamente aggiunto l’aumento di un terzo, a cui si doveva sommare un ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni processuali. Sulla base di questo calcolo, il termine massimo di prescrizione non era affatto decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. La decisione, pertanto, ha confermato la piena validità del procedimento fino a quel momento.
La Valutazione sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha osservato che la difesa non aveva mosso una critica specifica e adeguata alla valutazione espressa dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti motivato l’insussistenza di elementi concreti che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso, su questo punto, si limitava a una generica contestazione senza confutare nel dettaglio le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così privo della specificità richiesta per un’impugnazione di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutti gli aumenti previsti dalla legge, inclusi quelli per le interruzioni, che possono prolungare significativamente la durata del processo. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione delle proprie tesi, ma deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logico-giuridiche. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Come si calcola il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi?
Secondo la Corte, al termine prescrizionale base deve essere aggiunto un aumento di un terzo, e a questo totale va sommato un ulteriore aumento di un quarto per effetto delle interruzioni, determinando così il termine massimo entro cui il reato si estingue.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha adeguatamente confutato la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato l’insussistenza di elementi validi per concedere tali attenuanti. Il ricorso era generico e non specifico.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve pagare le spese processuali e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO ii DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/05/2023, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato l’aumento di un terzo del termine prescrizionale, cui deve aggiungersi l’ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni: risultando quindi non decorso il termine massimo alla data di emissione della sentenza di secondo grado;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stata adeguatamente confutata la valutazione espressa dalla Corte d’Appello in ordine alla insussistenza di elementi valorizzabili per la concessione delle invocate attenuanti generiche;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesè processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Presidente