Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 904/2025
NOME COGNOME
UP Ð 27/05/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 5718/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte dÕappello di Catania nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 25/08/1968 avverso la sentenza del Tribunale di Catania il 16/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio.
1.Il Procuratore generale della Corte dÕappello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 16 settembre 2024, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME perchŽ il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione. AllÕimputato era contestato il reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione allÕomessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per lÕanno 2015. Fatto commesso il 31/12/2016.
2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione allÕerronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen. e art. 17 comma 1
del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto. Chiede lÕannullamento della sentenza.
4. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Catania, in relazione allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è appellabile stante il disposto di cui allÕart. 593 comma 2 cod.proc.pen. che stabilisce che Ò2. Il pubblico ministero non pu˜ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2Ó. Disposizione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25/08/2024.
A sua volta lÕart. 550 comma 2, lett. g), cod.proc.pen. prevede che per il reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il P.M. esercita lÕazione penale con citazione diritta.
Trattandosi di norma processuale, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero di Catania, in data 7/11/2024, era lÕunico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Catania, in data 16/09/2024 (S.U. n. 27614 del 29/03/2007, P.M. in proc. Lista, Rv. 236537 Ð 01).
Nel merito, lÕart. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che Òi termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzoÓ. Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.
Tenuto conto dallÕepoca di commissione del reato contestato al Musumeci al 27/12/2016, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, per nuovo giudizio tenuto conto che al periodo ordinario di prescrizione si dovrˆ aggiungere la sospensione del corso della prescrizione per lÕadesione del difensore allÕastensione dalle udienze per lÕintero periodo dal 20 aprile 2023 al 22 febbraio 2024.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.
Cos’ deciso il 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME