Prescrizione Reati Fiscali: Quando un’Eccezione è Inammissibile
La tematica della prescrizione reati fiscali è centrale nel diritto penale tributario, poiché definisce il limite temporale entro cui lo Stato può perseguire un illecito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui termini di prescrizione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e sulle conseguenze di un ricorso basato su motivi generici. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso: Impugnazione per Vizio di Motivazione sulla Prescrizione
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era un presunto vizio di motivazione: a suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe fornito una risposta adeguata alla sua eccezione circa l’avvenuta prescrizione del reato.
Il ricorrente sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione del fatto fosse sufficiente a estinguere il reato, ma non forniva argomentazioni specifiche a sostegno di tale tesi.
La Decisione della Cassazione: I Termini della Prescrizione Reati Fiscali
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la corretta individuazione del termine di prescrizione applicabile e la natura puramente formale dell’eccezione sollevata.
L’Applicazione della Prescrizione Decennale
I giudici hanno innanzitutto richiamato l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte nel 2011, ha esteso a dieci anni il termine di prescrizione per il reato di emissione di fatture false (art. 8), per tutti i fatti commessi a partire dal 17 settembre 2011.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato, senza alcuna contestazione da parte della difesa, che il reato si era consumato il 31 ottobre 2013. Di conseguenza, al momento della decisione, il termine decennale non era affatto trascorso, rendendo l’eccezione di prescrizione palesemente infondata.
L’Irrilevanza dell’Eccezione “di Mero Stile”
La Corte ha inoltre specificato che il giudice non è obbligato a rispondere a ogni singola doglianza della parte, soprattutto quando questa si rivela generica e pretestuosa. L’eccezione di prescrizione, in questo caso, è stata qualificata come “di mero stile”, ovvero sollevata come una pura formalità, senza alcun fondamento giuridico concreto. Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021), la Cassazione ha ribadito che obiezioni di questo tipo non meritano una confutazione analitica nella motivazione della sentenza.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è stata lineare e perentoria. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. La legge è chiara nell’indicare un termine di prescrizione di dieci anni per il reato contestato, per i fatti successivi al settembre 2011. Dato che il fatto è stato commesso nel 2013, era evidente che il reato non fosse prescritto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di prescrizione reati fiscali: le modifiche normative che hanno allungato i termini prescrizionali hanno un impatto diretto e ineludibile sui procedimenti in corso. Per i reati come l’emissione di fatture false commessi dopo il 17 settembre 2011, il riferimento temporale è di dieci anni. Inoltre, la pronuncia funge da monito per la difesa: sollevare eccezioni generiche, non supportate da argomentazioni solide e pertinenti, non solo è inefficace, ma può anche portare a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di un’ammenda per aver abusato dello strumento processuale.
Qual è il termine di prescrizione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?
Per i fatti commessi dopo il 17 settembre 2011, il termine di prescrizione per il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 è di dieci anni, come stabilito dall’art. 17, comma 2, dello stesso decreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato, commesso nel 2013, non era ancora prescritto al momento della decisione, poiché non era trascorso il termine decennale previsto dalla legge.
Cosa significa che un’eccezione è ‘di mero stile’?
Significa che si tratta di un’obiezione sollevata in modo generico e formale, senza essere supportata da argomentazioni concrete e pertinenti. Secondo la Cassazione, il giudice non è tenuto a fornire una risposta dettagliata a tali eccezioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 15148/23
Rilevato che con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello Bologna ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Ravenna aveva condannato NOME alle pene di legge per il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000,
Rilevato che con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché l Corte territoriale non aveva risposto sull’eccezione di prescrizione,
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché l’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la prescrizione decennale per il reato dell’art. 8, per i fatti successivi all’ent in vigore della I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito il di. 13 agosto 2011, n. 138, cioè dal 17 settembre 2011,
Considerato che i Giudici di merito hanno accertato che il fatto si è consumato il 31 ottobre 2013 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente,
Rilevato, quindi, che al momento della decisione il reato non era prescritto,
Rilevato che il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le doglianze e, nella specie, l’eccezion di prescrizione era di mero stile (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935-01),
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente