Prescrizione Reati Fiscali: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di prescrizione reati fiscali, confermando come le riforme legislative e le circostanze specifiche del processo possano estendere significativamente i termini. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere come la giustizia penale affronta i delitti di omessa dichiarazione, soprattutto in presenza di recidiva. Analizziamo i dettagli del caso e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Omessa Dichiarazione e Condanna
La vicenda giudiziaria riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Le omissioni contestate si riferivano alle annualità fiscali 2010 e 2011, per un’imposta evasa complessiva di oltre 700.000 euro.
Nonostante la concessione delle attenuanti generiche, queste erano state giudicate solo equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, portando a una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’eccessività della pena e l’avvenuta prescrizione del reato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha contestato la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Trattamento sanzionatorio: Si lamentava un’eccessiva severità della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, sostenendo che la sanzione dovesse essere mitigata.
2. Estinzione del reato: Si sosteneva che i reati fossero ormai estinti per prescrizione, chiedendone la relativa declaratoria.
Prescrizione Reati Fiscali: L’Analisi della Corte
La Cassazione ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione. I giudici hanno chiarito un punto cruciale nel calcolo dei termini. Poiché l’omissione dichiarativa per l’anno 2010 si è perfezionata nell’ottobre 2011, trova applicazione la riforma introdotta dal D.L. n. 138/2011, che ha esteso il termine massimo di prescrizione per questo tipo di reati a 10 anni.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che a questo termine base devono essere aggiunti i periodi di sospensione del processo intervenuti nei gradi di merito, che nel caso specifico ammontavano a 719 giorni. Di conseguenza, il termine di prescrizione per la condotta più risalente è stato proiettato fino al 19 aprile 2027, rendendo l’eccezione della difesa del tutto priva di fondamento.
Il Peso della Recidiva nel Calcolo della Pena
Anche il primo motivo di ricorso, riguardante l’entità della pena, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito immune da vizi logici. La decisione di non far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva è stata giustificata dal “peso” significativo del passato criminale dell’imputato, caratterizzato da numerose condanne, anche per reati specifici.
La pena inflitta, attestata sul minimo edittale e con un aumento congruo per la continuazione tra i due episodi, è stata considerata adeguata anche in relazione all’ingente importo delle imposte evase.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Per quanto riguarda la prescrizione, il calcolo era matematicamente errato secondo la normativa vigente. Per quanto concerne la pena, le argomentazioni della difesa si sono limitate a riproporre una diversa valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La decisione della Corte d’Appello era, infatti, sorretta da considerazioni razionali e ben argomentate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento rigoroso sul calcolo della prescrizione reati fiscali, evidenziando l’impatto delle riforme legislative che hanno allungato i termini per perseguire tali illeciti. Sottolinea inoltre come la recidiva specifica sia un elemento di grande rilevanza che può neutralizzare gli effetti delle attenuanti, portando a pene severe anche se calibrate sul minimo edittale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come si calcola la prescrizione per il reato di omessa dichiarazione?
Per i reati commessi dopo l’agosto 2011, la prescrizione massima è di 10 anni. A questo termine si devono aggiungere eventuali periodi di sospensione del processo, che ne allungano la durata complessiva.
La recidiva può impedire uno sconto di pena?
Sì. Secondo la Corte, una recidiva grave, reiterata e specifica può essere considerata dal giudice equivalente (e non soccombente) alle attenuanti generiche, impedendo di fatto una riduzione della pena che altrimenti sarebbe possibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, come nel caso di un calcolo errato della prescrizione, o quando si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito senza evidenziare un errore di diritto, come nel caso della valutazione sulla congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale della stessa città il 15 dicembre 2023, con la quale NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, era stato condanNOME alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 2000. Fatti commessi in Napoli in relazione alle annualità 2010 e 2011.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l’eccessività della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzioNOMErio “peso” della recidiva a carico dell’imputato, che annovera numerose condanne anche per fatti specifici, fermo restando che la pena irrogata si è attestata sul minimo edittale e l’aumento p la continuazione è stato congruo, anche avuto riguardo all’importo non irrisorio delle imposte evase (ovvero 642.000 euro rispetto al 2010 e 60.234 euro rispetto al 2011).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, dovendos considerare che, risalendo le omissioni dichiarative contestate a epoca successiva al 17 settembre 2011 (come indicato nell’imputazione, il termine per presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2010 scadeva nell’ottobre 2011), la prescrizione massima del reato de quo si computa in 10 anni, trovando applicazione l’art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; dunque, tenendo conto della contestata (e applicata) recidiva reiterata e infraquinquennale e dei 719 giorni di sospensione intervenuti nei giudizi di merito, la prescrizion matura, per la condotta più risalente, ossia quella commessa nell’ottobre 2011, il 19 aprile 2027.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.