Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47622 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47622 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Senna Lodigiana, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 3/2/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, presente in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 marzo del 2022, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per i reati di appropriazione indebita, truffa ed esercizio arbitrario della professione di promotore finanziario, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto più grave (in ragione del massimo di sanzione edittale prevista al momento del commesso reato) il reato di esercizio arbitrario della professione di promotore finanziario contestato al capo C; per tale capo ha dichiarato prescritto il reato, con riferimento alla condotta tenuta fino al 14 aprile 2015; sulla pena base calcolata in anni due di reclusione ed euro 2500 di multa, per il più grave reato sub C, ha applicato gli aumenti per l’aggravante e per la continuazione, così conseguentemente riducendo la sanzione finale irrogata dal giudice di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione della norma penale incriminatrice e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che non ha correttamente individuato nella data dell’8 maggio 2014 il momento di consumazione del reato di appropriazione indebita (capo A), dies a quo del termine di prescrizione, che doveva ritenersi compiuto alla data di emissione (3 febbraio 2023);
i medesimi vizi sono denunziati quanto ai fatti di truffa descritti al capo B della imputazione, che andavano considerati in maniera frazionata, per ciascuna delle condotte contestate, dovendo quindi calcolarsi autonomamente per ciascun episodio una data dalla quale far decorrere il termine di prescrizione del relativo delitto di truffa;
vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine al reato di abusivo esercizio della professione di promotore finanziario, che doveva ritenersi perfezionato solo a far data dal 10 settembre 2014, allorquando cessò l’abilitazione alla professione.
ancora violazione di legge e vizi di motivazione sono denunziati con il quarto motivo in riferimento alla dosimetria della pena, tanto per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, quanto per gli aumenti calcolati per la continuazione con i due reati satellite e l’aggravante riconosciuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati, in forma manifesta.
In ordine alla individuazione del tempus commissi delicti del reato di appropriazione indebita, la Corte di appello, a fol. 8 della sentenza impugnata, ha indicato il momento della consumazione alla data del 17 maggio 2017, allorquando interveniva diffida alla restituzione delle somme affidate per gli investimenti finanziari all’imputato e questi nulla restituiva. In tale momento si verificava infatti con certezza, non tanto e non solo la conoscenza del fattoreato, ma la interversione del possesso che segna il momento perfezionativo del reato contestato; la Corte di merito aderiva così correttamente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria (Sez. 2, n. 19519 del 15/1/2020, Rv. 279336; Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271199. Massime precedenti, vedi: n. 41462 del 2010 Rv. 248928, n. 29451 del 2013 Rv. 257232, n. 16702 del 2014 Rv. 261731, n. 17901 del 2014 Rv. 259715, n. 6617 del 2016 Rv. 269224, n. 25282 del 2016 Rv. 267072, n. 24957 del 2017 Rv. 270092).
Il Collegio intende ribadire tale orientamento, che rende infondato il rilievo con il quale si invoca un distinguo tra conoscenza della volontà di non restituire e perfezionamento della condotta, posto che il reato è stato portato a consumazione solo con la interversione del possesso, intervenuta con la manifestazione inequivoca della volontà di trattenere e non restituire le somme ricevute in affidamento per ragioni professionali (Sez. 2, n. 46744 del 19/9/2018, Gottardi, Rv. 274650). Consegue che nessuna condotta illecita era estinta per tale causa all’atto della pronuncia della sentenza impugnata.
Sorte processuale altrettale sortisce il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha ben descritto il tipo, qualificandolo come unico reato a condotta e consumazione prolungata nel tempo; tale reato di durata si consuma con l’ultimo atto di percezione del profitto determinato dalla iniziale condotta decettiva tenuta dal promotore finanziario, che aveva all’atto dell’investimento carpito la fiducia del disponente.
2.1. La truffa, cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento (ancorché di carattere omissivo: Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018), mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati
altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Rv. 262601; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Rv. 269381; Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Rv. 275784; Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019).
Alla stregua di tale premessa, si è ritenuto che la truffa commessa dall’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare, abbia natura di reato istantaneo e si consumi al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento, quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l’investimento; mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo, come nei c.d. piani di accumulo (cfr. la citata Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019). In quest’ultima ipotesi, infatti, la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario e unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione- è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (cfr. Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Rv. 277814).
Orbene, non può non rilevarsi come nel caso in esame la Corte territoriale, nel dare riscontro al motivo di gravame volto a far valere, in termini generali, l’estinzione di alcuni dei reati di truffa, per decorso del relativo termine di prescrizione, ha reso una motivazione assolutamente in linea con i principi in precedenza richiamati, specificando che, nella fattispecie posta all’attenzione del Collegio, si trattò di nudo mandato ad amministrare i propri risparmi, attraverso una pluralità di operazioni finanziarie scaglionate nel tempo. In termini effettuali, la vittima del raggiro ha affidato, senza possibilità di controllo, parte o l’intero patrimonio mobiliare all’agente che lo ha gestito come cosa propria.
Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, le censure difensive si presentano, in tutta evidenza, meramente assertive, dunque, anche generiche, determinando sotto questo aspetto ulteriori profili l’inammissibilità.
Non è dato comprendere l’interesse al coltivare il terzo motivo di ricorso, dal momento che la Corte territoriale ha tenuto conto ai fini sanzionatori di un reato (esercizio abusivo della professione di promotore finanziario) commesso a far data dal 14 aprile 2015, dichiarando la prescrizione dei precedenti segmenti di condotta. E’ pertanto del tutto irrilevante che la condotta si
potesse giuridicamente configurare e perfezionare a partire dal 10 settembre 2014.
Inammissibile è pure il motivo speso in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito indicato la pena base per il più grave reato di cui al capo C in misura di due anni di reclusione, oltre la multa (doppia rispetto al minimo edittale, ma al contempo assai distante dal massimo di otto anni di reclusione); la Corte ha argomentato tale misura sanzionatoria valorizzando la durata dell’attività e l’entità, cospicua, del profitto. Gli aumenti per l’aggravante riconosciuta e per i reati satellite, pure caratterizzati da rilevanza del profitto conseguito, sono stati quanto mai contenuti. Il giudice del merito, nell’attingere ai criteri dosimetrici indicati dal legislatore agli articoli 132 seguenti del codice penale, ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte in tema di discrezionalità sanzionatoria (tra le tante, Sez. 3, n. 29968, del 22/2/2019, Rv. 276288).
4.1. In presenza di ricorso inammissibile, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (3/2/2023). Il decorso del tempo successivo a tale evento non può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.