Prescrizione Reati Edilizi: L’Inammissibilità del Ricorso Blocca Tutto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di prescrizione reati edilizi: quando un ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, non è possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa matura nel corso del giudizio di legittimità. Questo caso offre spunti cruciali sulla responsabilità del proprietario dell’immobile e sulle conseguenze di un’impugnazione priva di solidi argomenti giuridici.
I Fatti del Caso: Costruzione Abusiva e Responsabilità del Proprietario
Il caso riguarda un proprietario di un immobile condannato per aver realizzato opere di ampliamento abusive sulla casa destinata alla sua famiglia. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sua responsabilità e, in subordine, sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione.
La difesa dell’imputato si basava sulla presunta mancanza di prove dirette del suo coinvolgimento. Tuttavia, sia il giudice di merito che la Cassazione hanno confermato che la responsabilità del proprietario può essere desunta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. Tra questi, la piena disponibilità giuridica e di fatto dell’immobile e il suo interesse diretto, in quanto beneficiario finale delle opere abusive destinate alla propria abitazione.
I Motivi del Ricorso e la questione della Prescrizione Reati Edilizi
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Contestazione della responsabilità: I primi due motivi criticavano la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola insufficiente a dimostrare la sua colpevolezza.
2. Violazione di legge sulla prescrizione: Il terzo motivo, cuore della questione, sosteneva che la prescrizione reati edilizi fosse già maturata. Secondo i calcoli della difesa, il termine massimo era spirato prima della decisione della Cassazione.
La Corte ha rigettato i primi due motivi definendoli aspecifici e meramente riproduttivi di argomenti già esaminati e respinti in appello. Ha poi affrontato la questione centrale della prescrizione, giungendo a conclusioni nette.
Il Calcolo della Prescrizione secondo la Cassazione
La Corte ha chiarito che il termine di prescrizione per i reati edilizi decorre dalla data di ultimazione dei lavori o, se le opere sono ancora in corso, dalla data del loro accertamento. Nel caso di specie, le opere erano state accertate in uno “stato grezzo” il 14 febbraio 2019. Considerando i termini di legge e le sospensioni intervenute (tra cui quella prevista dalla legge “Orlando”), la Corte ha calcolato che la prescrizione sarebbe maturata solo il 4 maggio 2025, quindi in una data successiva alla pronuncia della sentenza di appello (4 febbraio 2025).
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Quando un ricorso è viziato da inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, non si instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, viene preclusa al giudice la possibilità di esaminare questioni che presupporrebbero un giudizio di merito, come la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In altre parole, un ricorso ‘temerario’ o palesemente infondato non può ‘guadagnare tempo’ per far maturare la prescrizione. La Corte ha specificato che la manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione era evidente, poiché il calcolo presentato dalla difesa non teneva conto correttamente della data di decorrenza e delle sospensioni. L’inammissibilità ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza due importanti principi. Primo, la responsabilità per abusi edilizi non richiede necessariamente la prova di un coinvolgimento diretto del proprietario nella costruzione, ma può essere affermata sulla base di elementi presuntivi che ne dimostrino l’interesse e la consapevolezza. Secondo, e più importante, l’accesso al giudizio di Cassazione deve essere supportato da motivi seri e fondati. Un ricorso manifestamente infondato non solo non porta all’annullamento della condanna, ma impedisce anche di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza della condanna a spese e sanzioni.
Come si stabilisce la responsabilità del proprietario per un abuso edilizio?
La responsabilità del proprietario può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti. Elementi chiave sono la sua disponibilità giuridica e di fatto dell’immobile e l’essere il diretto interessato alla costruzione abusiva, ad esempio perché destinata alla sua abitazione.
Da quando decorre la prescrizione per i reati edilizi?
La prescrizione decorre dalla data di ultimazione dei lavori. Se le opere non sono ultimate, come nel caso di un immobile allo ‘stato grezzo’, il termine decorre dalla data dell’accertamento da parte delle autorità.
Cosa succede se la prescrizione reati edilizi matura durante il processo in Cassazione?
Se il ricorso presentato in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine è maturato durante il giudizio. L’inammissibilità del ricorso preclude questa possibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore dell’imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto il primo e secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 44 / , lett. b) /del d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto nei confronti di COGNOME NOME sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito, si veda, in particolare, pag. 2, in relazion all’attribuibilità dei reati all’imputato quale proprietario dell’immobile oggetto di lav abusivi, destinato alla abitazione del suo nucleo famigliare, da cui l’interesse specifico alla realizzazione degli interventi abusivi di ampliamento in assenza di titoli autorizzativi. In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo nonché dall’essere il diretto interessato dell’abusiva costruzione (Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, Rv. 237405 – 01).
Ritenuto il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla prescrizione dei reati accertati il 14/02/2019, è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la prescrizione decorre dall’ultimazione dei lavori e/o dall’accertamento di quelli in corso d’opera, come nel caso in esame nel quale si rileva che le opere si presentavano allo stato grezzo (cfr. pag. 2), e, tenuto conto dei termini di cui agli artt. 167-159 e 161 cod.pen. e in particolare della sospensione ex legge Orlando (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175) e di ulteriori giorni 63 di sospensione del corso della prescrizione, la prescrizione è maturata al 04/05/2025, dopo la pronuncia della sentenza in data 04/02/2025 e dunque dopo la sentenza impugnata.
Peraltro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenut nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell’ 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila yfinfavore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025
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Il Presidente