Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51290 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nata a Mezzojuso il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/05/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 20/09/2020 dal Tribunale di Termini Imerese, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili dei reati di cui ai capi b)- a 81 cod.pen., 64,71,65,72 d.P.R. n. 380/2001-,c)- 81 cod.pen. 93,94 e 95 d.P.R. n. 380/2001-,d)- 81 cod.pen., 142,181 d.lgs 42/204- ed e)-81 e 734 cod.pen., e li aveva condannati alla pena di mesi tre di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda ciascuno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola per COGNOME NOME e COGNOME NOME alla prestazione di attività lavorativa socialmente utile per la durata di giorni trenta.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per omessa dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Deducono che tenuto conto del termine massimo di prescrizione quinquennale e della sospensione dei termini di prescrizione (64 giorni per emergenza sanitaria Covid-19 oltre 249 giorni per il differimento dell’udienza del 8.5.2019 per astensione del difensore e dell’udienza del 13.11.2019 per legittimo impedimento del difensore), i reati si erano estinti in data 26.4.2022, prima dell’emissione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ricordato che: il reato previsto dall’ art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo, fattispecie, quest’ultima, ravvisabile anche nel caso di sequestro penale dell’opera abusiva che priva il proprietario della disponibilità del bene, determinando così la cessazione della permanenza del reato (Sez.3 n.30130 del 30/03/2017,Rv.270254; Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926; Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256897); il reato di cui all’art. 734 cod. pen., nell’ipotesi di alterazione del bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma e si esaurisce con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché agli effetti della prescrizione il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell’opera ovvero l’attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento (Sez.3 n. 36605 del 15/02/201, Rv.270731 –
01;Sez. 3, n. 11226 del 04/07/1985, COGNOME, Rv. 171199); in tema di legislazione antisismica, la contravvenzione di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e quella di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez.3 n.13731 del 22/11/2018, dep.29/03/2019, Rv.275189 – 01); la contravvenzione di esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato, di cui agli artt. 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell’opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica (Sez.3, n. 9275 del 18/10/2018, dep.04/03/2019, Rv.275140 – 01).
Nella specie, tenuto conto della data di cessazione della permanenza dei reati, coincidente con la data del sequestro – 17.6.2021 – il termine prescrizionale massimo quinquennale, tenuto conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione indicati, pari a 313 giorni, maturava in data 26.4.2022 e, quindi, prima della emissione della sentenza impugnata (4.5.2022).
Ciò posto, va richiamato il principio di diritto, affermato dalla sentenza delle Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, secondo il quale nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché i residui reati di cui ai capi b), c), d) e) sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi b), c), d) e) perché i reati medesimi sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 21/11/2023