Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29081 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME
PRATOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 settembre 2023, la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Crotone del 5 febbraio 2020, appellata da NOME COGNOME, di cui era stata riconosciuta la responsabilità penale per il reato di danneggiamento aggravato, per quello di cui all’art. 175, D.Igs. n. 42 del 2004 nonché per il reato di impossessamento di beni archeologici, in relazione a fatti contestati come commessi in data 15 giugno 2016, condannandolo alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 100 di multa, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione mediante il patrocinio di difensore fiduciario abilitato, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di motivazione e si eccepisce l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la sentenza di appello assumerebbe quale prova d’accusa dei fatti contestati elementi insufficienti difettando comunque la valutazione della prova, basandosi su elementi generici ed incerti, così elaborando una presunzione sfavorevole in danno dell’imputato con correlato travisamento probatorio. In ogni caso sarebbe ravvisabile il vizio di violazione di legge, avendo omesso di pronunciarsi la Corte territoriale sull’eccezione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 3 aprile 2024, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è parzialmente fondato.
Lo stesso, infatti /deve essere dichiarato inammissibile perché generico per aspecificità nella parte in cui contesta le valutazioni afferenti al merito dei fat addebitati.
Le doglianze difensive, invero, appaiono puramente contestative, senza attingere la sentenza impugnata con deduzioni specifiche a sostegno dell’asserita erroneità motivazionale in tema di valutazione della prova e di illogicità della stessa, senza peraltro indicare, pur evocandolo, quale sia la prova di cui è denunciato il travisamento. Pacifica, invero, è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra le tante: Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 – 01).
La doglianza con cui si eccepisce l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati è parimenti priva di pregio quanto ai delitti sub a) e sub c) della rubrica.
3.1. Ed invero, quanto al capo a), costituito dal reato di danneggiamento aggravato, lo stesso è stato commesso in data 15 giugno 2016; il termine di prescrizione ordinaria è di anni sei, aumentato ad anni 7 e mesi 6 di reclusione per la interruzione di 1/4 prevista dall’art. 161, comma 2, cod. pen.
Il termine di prescrizione massima – senza tener conto dei periodi di sospensione (v. infra) sarebbe maturato in data 15 dicembre 2023, dunque in data successiva alla sentenza d’appello.
3.2. Analogamente, l’art. 176 (capo c), d. Igs. n. 42 del 2004, punito all’epoca dei fatti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,00, è stato sì abrogato dall’ art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, ma lo stesso non è stato depenalizzato, in quanto sostituito, in continuità normativa, dalla nuova disposizione sul furto di beni culturali (art. 518-bis, cod. pen.) che adatta nella parte iniziale del primo comma il generale enunciato dell’art. 624 specificando semplicemente l’oggetto materiale della condotta («Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altr eliminando la necessità del precedente riferimento circostanziale e creando una fattispecie autonoma di delitto. Nella previsione del primo comma si affianca poi, unificati da un’unica pena (la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500), il disposto del – conseguentemente abrogato – art. 176 D. Igs. n. 42 del 2004 (“Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”,
c.d. “furto d’arte” o “archeologico”): «o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini». Si tratta quindi di norma che sanziona la medesima condotta, prima contemplata nell’art. 176, D.Igs. n. 42 del 2004, con previsione di un trattamento sanzionatorio aggravato, trovando quindi applicazione la previgente disciplina normativa ex art. 2, cod. pen.
Tuttavia, in quanto non muta la persistente natura di delitto, anche per tale reato, commesso nelle stesse circostanze temporali degli altri illeciti contestati, il termine di prescrizione massima non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza d’appello. Peraltro, ove si aggiungano anche giorni 507 di sospensione del termine di prescrizione verificatisi nel corso del giudizio di merito, la prescrizione maturerà per ambedue i reati in data 8 luglio 2025.
Diversamente deve ritenersi per quanto riguarda la residua ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 175 (capo b), punita tutt’oggi con la pena congiunta dell’arresto fino ad un anno e dell’ammenda da euro 310 a euro 3.099, per il quale la prescrizione massima è determinata ex lege in anni 5 (ossia, anni 4 quale termine di prescrizione ordinaria ex art. 157, comma 1, cod. pen, aumentato di 1/4 per effetto dell’interruzione di cui all’art. 161, comma 2, cod. pen.), sicché la prescrizione sarebbe interamente decorsa alla data del 15 giugno 2021. A tale termine devono tuttavia essere aggiunti giorni 507 di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di merito, con conseguente intervenuta maturazione del termine di prescrizione alla data del 7 gennaio 2023, ossia in data antecedente alla sentenza d’appello.
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 175, D.Igs. n. 42 del 2004 contestato al capo b), perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione dell’aumento disposto a titolo di continuazione per tale contravvenzione dal primo giudice nella misura di gg. 15 di reclusione ed euro 17,00 di multa ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., così dovendosi rideterminare la pena finale in mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro 83,00 di multa.
La fondatezza parziale del ricorso è ostativa alla condanna alle spese ed alle ulteriori statuizioni accessorie previste dall’art. 616 cod. proc. pen. che conseguirebbero alla inammissibilità, nel resto, del ricorso (Sez. 1, n. 1531 del 06/04/1994, Rv. 197657 – 01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena, rideterminando la complessiva pena finale in mesi otto e giorni quindici di reclusione ed euro 83,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 14 maggio 2024
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