Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18744 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata il 29/10/1972 a Lamezia Terme avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnat k la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato dal Tribunale di Reggio Calabria a NOME COGNOME per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen. in danno dell’appuntato dei Carabinieri NOME COGNOME, commessi, come descritti nei capi di imputazione, il 15/11/2017.
Nel ricorso presentato dal difensore di Granata si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 157,160 e 161 cod. pen. e manifesta assenza e illogicità della motivazione per avere la Corte omesso di dichiarare la prescrizione
del reato, intervenuta il giorno 30 novembre 2023 al decorso del termine di fase di sei anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I reati in esame sono stati commessi il 15 novembre 2017, data dalla quale decorre il termine di prescrizione minimo di anni sei
ex art. 157 cod. pen.
Ile-l
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sai>, sono intervenuti plurimi atti interruttivi della
prescrizione art. 160 cod. pen.) con conseguente decorso del termine di prescrizione, così aumentato fino al limite massimo di anni 7 e mesi sei
ex art.
161, comma 2, cod. pen.
Inoltre, l’emanazione della sentenza di primo grado il 30 novembre 2017 – intervenuta prima del decorso del termine minimo e di quello massimo – ha
prodotto la sospensione del corso della prescrizione per 18 mesi ex
art. 159 cod.
pen. nella formulazione già vigente all’epoca di commissione dei reati, poiché
introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U. del 12/12/2024) informazione provvisoria n. 19/2024).
Pertanto, al termine di prescrizione massimo di anni 7 e mesi 6 deve aggiungersi un periodo di sospensione di mesi 18 correlato alla pronuncia sentenza di primo grado,
Ne deriva che, alla data della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione dei reati non era ancora decorso.
Dalla inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delel ammende.
Così deciso il 25/03/2025.