Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45585 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOMENOME COGNOME nato a Messina il 28/02/1951, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 22/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 16 febbraio 2023, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 633-639, 349 cod. pen., 44 d.P.R. 380/2001 (originariamente determinata in anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 1.000 di multa) in anni 1 e mesi 3 di reclusione e 600,00 euro di multa.
Avverso l’ordinanza il COGNOME propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., in relazione alle norme penali invocate in rubrica, evidenziando la mancata risposta della Corte di appello sulle censure formulate con l’atto di impugnazione, l’errata valutazione della prova indiziaria e l’assenza di motivazione adeguata a sostenere una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 531 cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta ictu oculi sproporzionata, sia nella pena base che negli aumenti operati per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei limiti che seguono.
Il Collegio, per ragioni di logica espositiva, tratterà con precedenza il primo e il terzo motivo, riservando l’esame del secondo alla fine.
2. Il primo motivo Ł inammissibile per genericità.
La doglianza si articola infatti attraverso l’illustrazione di principi giurisprudenziali, riportati in sequenza senza alcun aggancio concreto al provvedimento impugnato, con cui il ricorrente omette totalmente di confrontarsi, difettando di qualsivoglia specificità e risultando di tal guisa inammissibile.
3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
Va premesso che, in relazione al capo C), contestato nella forma aggravata in quanto posto in essere dal custode (come si evince dalla lettura dell’imputazione), la pena Ł stabilita nella reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Pertanto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, i giudici di appello sono tornati alla pena base, prevista dal primo comma, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 103 a euro 1.032, irrogandola in un anno di reclusione (ben al di sotto della media edittale, fissata in anni 1 e mesi 9 di reclusione), aumentata di 45 giorni per ciascuna violazione posta in continuazione, trattamento sanzionatorio ritenuto in concreto «maggiormente congruo rispetto alla oggettiva offensività e pericolosità delle condotte e dei fatti», anche in ragione della «non eccessiva entità volumetrica del box metallico».
Questa Corte, per consolidata giurisprudenza, ritiene che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» (come effettuato dalla corte territoriale a pagina 5), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale , circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la Corte Ł partita da una pena base di un anno di reclusione.
Va quindi riaffermato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione Ł inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Analoga considerazione va svolta in riferimento agli aumenti operati ex articolo 81 cod. pen., a proposito dei quali risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga piø vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, COGNOME, 207497).
Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo Ł il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sul punto).
Principi, questi, di cui la Corte distrettuale ha fatto buon governo nel caso di specie, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
Il secondo motivo Ł parzialmente fondato.
4.1. La doglianza Ł manifestamente infondata quanto ai delitti di cui agli artt. 633-639bis e 349 cod. pen., posto che per gli stessi, in tutta evidenza, il termine di prescrizione massima non Ł di cinque anni (come dedotto dal ricorrente), ma, trattandosi di delitto, di sette anni e sei mesi a decorrere dal 23/05/2019, per cui il relativo termine non Ł spirato.
4.2. Quanto alla contravvenzione di cui al capo B), al contrario, la doglianza Ł fondata. Il ricorrente non contesta l’epoca di consumazione del reato, indicata in rubrica come accertata in data 10 ottobre 2018.
Pertanto, in assenza di periodi di sospensione del corso della prescrizione (dei quali il provvedimento impugnato non dà conto), il termine massimo di prescrizione Ł spirato il data 10 ottobre 2023, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello (22/01/2024).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B), essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre, per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 620, comma 1, lettera l), il Collegio ritiene di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, eliminando l’aumento di 45 giorni di reclusione ed euro 150 di multa, disposto dai secondi giudici a titolo di continuazione per il reato oggi dichiarato prescritto e rideterminando di conseguenza la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 450 di multa.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 44 dpr 3802001 perche’ estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per i residui reati in anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 450 di multa.
Così Ł deciso, 14/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME