Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione limitatamente ai capi B) e C) e con rinvio alla Corte di appello di Trieste per il complessivo ricalcolo del trattamento sanzionatorio e del corredo circostanziale; dichiararsi il ricorso inammissibile per il resto.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Triestè, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, appellata da NOME COGNOME imputato dei reati di cui agli articoli 635, comma secondo, n. 1, e 6 4 cod. pen.,
art. 4 legge n.110/1975, rideterminava la pena inflitta a quest’ultimò in mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, confermand0 per il resto l’impugnata sentenza.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo cinque distinti motivi.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 635 comma secondo, n. 1, e 43 cod. pen., nonché vizi della motivazione e violazione della regola di giudizio codificata dall’articolo 533 cod. proc. pen. In particolare, contesta le conclusioni della Corte territoriale relativamente alla configurabilità del reato di danneggiamento, ritenendo che vi fosse un dubbio in ordine al requisito dell’elemento soggettivo non adeguatamente valutato dai giudici di merito.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all’articolo 129, comma 1, cod. proc. pen., per omessa declaratoria della prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi B) e C) di imputazione, in quanto la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di secondo grado risalente al 19 settembre 2023. In particolare, evidenzia che, pur tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, le contravvenzioni, datate 31 agosto 2016, sarebbero prescritte alla data del 26 Marzo 2023.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione della legge in relazione all’articolo 442, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la riduzione della pena per il rito abbreviato, relativamente ai reati contravvenzionali, avrebbe dovuto essere della metà e non invece di un terzo.
2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 597 cod. proc. pen. e 99 cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione. In particolare, rileva che il Tribunale aveva fatto generic:o riferimento all’istituto della recidiva senza affermarne la natura reiterata, specifica e infraquinquennale contestata in imputazione, che peraltro era stata implicitamente qualificata come semplice; a fronte del solo appello dell’imputato, finalizzato alla disapplicazione della recidiva ed alla contestazione del giudizio di equivalenza operata dal Tribunale con l’attenuante del risarcimento del danno, la Corte di appello ha affermato la natura reiterata, specifica e infraquinquennale della recidiva. Si ritiene che, così operando il giudice di appello abbia proceduto ad una reformatio in peius, non consentita in assenza di impugnazione della pubblica accusa. La decisione è, altresì, censurata ulteriormente sul piano motivazionale in quanto essa appare illogica ed apodittica.
2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in relazione a l’articolo 69, comma quarto cod. pen., con riferimento all’articolo 62, n. 4 e n. 6 cod. pen.,
nonché vizio di motivazione. La Corte di appello, muovendo dall’errato presupposto circa la sussistenza, nella specie, della recidiva reiterata di cui al comma quarto dell’articolo 99 cod. pen., giunge ad applicare, altrettanto erroneamente, il disposto di cui all’articolo 69, comma quarto, cod. pen., concludendo per l’impossibilità di dichiarare, perciò solo, la subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ad eccezione del motivo riguardante l’intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) dell’imputazione.
La Corte territoriale ha correttamente ribadito che il reato di danneggiamento è sorretto dal dolo generico, che è compatibile con il dolo eventuale, di tal che, anche a volere ipotizzare che l’imputato avesse voluto tirare per due volte le biglie di
metallo contro un albero dietro il quale si trovavano le finestre dell’ed ficio pubblico, ciò non esclude che NOME COGNOME abbia previsto ed accettato l’evento dannoso, tenuto conto che egli ben due volte aveva attinto le finestre, quindi, senza interrompere la condotta illecita dopo il primo getto della biglia di metallo.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato in quanto le due contravvenzioni di cui ai capi B) e C), alle quali non si applica la ritenuta recidiva a seguito della modifica dell’art. 99 cod. pen. avvenuta con la legge n.251 del 2005, sono estinte per l’intervenuta prescrizione. Essa, infatti, risulta maturata in data 26 marzo 2023, quindi già prima della sentenza impugnata, anche considerando il periodo di sospensione per emergenza Covid-19, per il quale in primo grado il processo è stato rinviato d’ufficio dal 23/04/2020 al 06/10/2020, nonché gli altri periodi di sospensione della prescrizione puntualmente indicati dal ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda tra le tante Sez.6, n.598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv.285884-02) trova applicazione in questo caso il principio secondo cui: «In tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevar in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la con anna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato)». Nella fattispecie, il ricorre aveva contestato nell’atto di appello, con motivi specifici, la condanna relativa alle contravvenzioni di cui capi B) e C), per cui si ritiene che la mancata eccezione in sede di gravame dell’intervenuta prescrizione dei predetti reati, non impedisce a questa Corte di dichiararne la loro estinzione per prescrizione nOn essendosi formato su di essi il giudicato.
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione delle contravvenzioni assorbe il terzo motivo di ricorso.
4. Il quarto ed il quinto motivo, tra loro connessi, sono manifestamente infondati. La difesa del ricorrente deduce che il giudice di primo grado, limitandos.i in sentenza ad affermare la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, avrebbe implicitamente qualificato l’aggravante come recidiva semplice, malgrado nell’imputazione l’aggravante era stata contestazione come recidiya reiterata, specifica e infraquinquennale. Si tratta, in tutta evidenza, di una deduZione errata, in quanto il giudizio compiuto dal giudice del Tribunale di Trieste d sussistenza della circostanza aggravante della recidiva aveva come oggetto di v lutazione la
contestazione fatta nell’imputazione, ossia la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, a prescindere da una specifica motivazione sulla qualificazione di essa. Solo ove il giudice si fosse discostato dall’imputazione sarebbe stato necessario motivare per giustificare le ragioni di una diversa qualificazione della recidiva rispetto all’imputazione.
In ogni caso, questa deduzione non fu svolta nell’atto di appello, nel quale la difesa contestava genericamente la ricorrenza della recidiva tout court, ragione per il quale la Corte triestina ha affrontato la questione della recidiva rilevando l’esistenza di numerosi precedenti penali e confermando «il riconoscimento della recidiva contestata» in considerazione di un giudizio di maggior pericolosità e capacità a delinquere dell’imputato. Non ricorre, perciò, nella decisione impugnata, che ha definito espressamente la recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale, alcuna reformatio in peius nei termini errati eccepiti nel ricorso.
Ne consegue che è corretto, ai sensi dell’art.69, comma quarto, cod. pen., il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dai giudici di merito, ragione per cui è manifestamente infondato il motivo di ricorso volto a far riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, tra cui la recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio solo relativamente alla condanna per i reati contravvenzionali estinti per prescrizione, mentre sono dichiarati inammissibili gli altri motivi d ricorso. L’annullamento parziale comporta la decurtazione delle pene irrogate in continuazione per i capi B) e C) dell’imputazione (15 giorni di reclusione per ciascun reato), ragion per cui la pena finale per il reato di danneggiamento viene fissata in mesi 3 e giorni 10 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi B) e C) perché sono estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e fissa la pena finale in mesi 3 e giorni 10 di reclusione.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore